Art. 7. Mantenimento, sospensione e revoca della qualifica aziendale 1. Un'azienda accreditata per malattia vescicolare dei suini mantiene la sua qualifica se ha effettuato quanto previsto all'art. 4 e: a) sono state effettuate le attivita' di controllo previste nel piano con esito negativo; b) i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate; c) e' registrata in banca dati nazionale e la relativa qualifica sanitaria e' mantenuta aggiornata in BDN. 2. La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e' sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorita' competenti, siano rilevate irregolarita' documentali, nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonche' nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso. 3. La qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e' sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositivita' anche al controllo di screening effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES; in tal caso l'Azienda sanitaria locale dispone: a) il sequestro dell'azienda e il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa; b) l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal capo sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni; c) nel caso in cui la sieropositivita' e' confermata come «singleton reactors» di cui all'art. 11, il capo sieropositivo deve essere macellato con le modalita' indicate all'art. 12; in tal caso, l'azienda riacquista la qualifica subito dopo la macellazione del capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate; 4. La qualifica di azienda accreditata per la malattia vescicolare del suino e' revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorita' sanitaria locale dispone il sequestro della azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa. 5. Se la sieropositivita' non e' imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene revocata e l'autorita' sanitaria locale applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia e in tal caso dispone: a) il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa; b) l'esecuzione di un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini: - nel caso in cui si tratti di azienda da riproduzione, il prelievo di sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e di un campione di suini all'ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV; - nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo di sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV. Nel gruppo degli animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi. 6. Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositivita', in assenza di trasmissione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'autorita' sanitaria locale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 12, ordina la macellazione: a) dei riproduttori sieropositivi; b) di tutti i capi da ingrasso, a seconda delle tipologia produttiva interessata dalla sieropositivita'. 7. Nel caso in cui con i controlli effettuati si dimostri la circolazione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'azienda viene dichiarata focolaio e l'autorita' sanitaria locale applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e successive modifiche.