Art. 8. Procedure per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale 1. Per riacquisire l'accreditamento: a) delle aziende con sieropositivita' multipla, si procede al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato IV, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi. Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi; b) delle aziende presenti in zone di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV; c) delle aziende presenti in zone di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV. 2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare i suini verso altre aziende e/o mattatoi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.