Art. 8.
    Procedure per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

  1. Per riacquisire l'accreditamento:
    a) delle  aziende  con  sieropositivita'  multipla, si procede al
prelievo  di  un  numero di campioni di sangue pari a quanto indicato
nella  tabella  di  cui  all'Allegato  IV,  effettuato su altrettanti
riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei
sieropositivi.   Nel   caso  di  abbattimenti  parziali  (aziende  da
riproduzione),  tra  gli  animali  da  campionare devono anche essere
inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;
    b) delle  aziende  presenti  in  zone  di protezione istituite ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362,  si  procede ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il
secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta
giorni  dal  primo,  su  un numero di soggetti pari a quello indicato
nella tabella di cui all'Allegato IV;
    c) delle  aziende  presenti  in zone di sorveglianza istituite ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362,  si  procede  ad  un  prelievo di un unico campione di sangue in
tutte  le  aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello
indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.
  2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare i
suini  verso  altre aziende e/o mattatoi, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 12.