Art. 9. Verifiche nelle aziende 1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, oltre a controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, controlla anche la corretta esecuzione del piano. Per quanto riguarda le stalle di sosta deve verificare anche quanto prescritto nel documento relativo alle stalle di sosta unito al piano. 2. Il controllo del registro aziendale e' mirato a verificare le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e ad accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale. 3. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica, altresi', la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 (di cui alle premesse), il suo aggiornamento, il corretto uso dei disinfettanti. 4. Il veterinario ufficiale verifica che vengano applicate le norme di biosicurezza di cui all'Allegato X.