IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007, ed in particolare l'art. 6, recante «Dichiarazione di corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalita' di svolgimento del corso di formazione teorico-pratica per i gestori delle attivita' dello spettacolo viaggiante; Considerata la necessita' di prevedere per i gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme sul territorio nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi alla firma della dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del citato decreto del 18 maggio 2007; Decreta: Art. 1. Soggetti formatori 1. Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, le associazioni di categoria, gli enti o le societa' qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo accertamento della professionalita' ed esperienza nel settore dello spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' della conformita' dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' formativa nonche' alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.