IL CAPO DIPARTIMENTO
             dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
                        e della difesa civile

  Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto  delle  disposizioni  relative alle funzioni ed ai compiti
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge  29 luglio  2003,  n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  80  del  5 aprile 2006 - supplemento
ordinario n. 83;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante
«Norme  di  sicurezza  per  le  attivita'  di spettacolo viaggiante»,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136
del   14 giugno   2007,   ed   in   particolare   l'art.  6,  recante
«Dichiarazione  di  corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un
successivo  decreto  del Ministro dell'interno l'individuazione delle
modalita'  di svolgimento del corso di formazione teorico-pratica per
i gestori delle attivita' dello spettacolo viaggiante;
  Considerata   la  necessita'  di  prevedere  per  i  gestori  delle
attivita' di spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme
sul  territorio  nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi
alla  firma della dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art.
6 del citato decreto del 18 maggio 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                         Soggetti formatori

  1.  Sono  soggetti  formatori,  abilitati  ad effettuare i corsi di
formazione  dei  gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, le
associazioni  di  categoria,  gli  enti o le societa' qualificate, di
seguito  denominati  «organismi»,  che  siano  stati  preventivamente
autorizzati  dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile - Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  viene rilasciata previo
accertamento  della  professionalita' ed esperienza nel settore dello
spettacolo  viaggiante  degli organismi richiedenti, del possesso dei
requisiti  di cui all'art. 2, nonche' della conformita' dei programmi
proposti  rispetto  ai  contenuti  di  cui  agli  allegati  1 e 2 che
costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione
costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' formativa
nonche'  alla  organizzazione  e gestione di corsi rivolti ai gestori
delle  attivita'  di  spettacolo  viaggiante,  sempre  che le lezioni
vengano   svolte   dal   corpo   docente   indicato  dai  richiedenti
nell'istanza di cui all'art. 3.