Art. 3. Istanza di autorizzazione 1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, redatta in duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo vigente, e' indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e viene presentata per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente. 2. L'istanza contiene: a) i dati identificativi del richiedente; b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 1, comma 2; c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che svolgono le funzioni di direttore del corso; d) il programma dei corsi; e) un ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per l'autorizzazione richiesta. 3. La Direzione regionale dei Vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarita' dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.