Art. 3.
                      Istanza di autorizzazione

  1.  L'istanza  tesa  al  rilascio  dell'autorizzazione,  redatta in
duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo
vigente,  e' indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
Vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile, e
viene  presentata per il tramite della Direzione regionale dei Vigili
del  fuoco  competente per territorio, da individuarsi in ragione del
luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.
  2. L'istanza contiene:
    a) i dati identificativi del richiedente;
    b) la  documentazione  attestante il requisito di cui all'art. 1,
comma 2;
    c) la  documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all'art.  2,  o  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi di legge,
relativa  ai  soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che
svolgono le funzioni di direttore del corso;
    d) il programma dei corsi;
    e) un  ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per
l'autorizzazione richiesta.
  3.  La  Direzione  regionale  dei  Vigili  del  fuoco, accertata la
completezza  e la regolarita' dell'istanza, la trasmette entro trenta
giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile - Direzione
centrale  per  la  prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime
nel termine di sessanta giorni.