Art. 4.
                 Modalita' di svolgimento del corso

  1.  A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi,
ciascuna  classe  e'  composta  da  un  numero  non superiore a venti
frequentanti.
  2.  Ogni  corso  ha  un  proprio  direttore che e' responsabile del
progetto   formativo  e  che  possiede  la  competenza  necessaria  a
garantirne  la  corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso
gestisce  il registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero
massimo di assenze individuali, che comunque non puo' superare il 10%
del  totale  complessivo  di  ore,  curando  che  non  si verifichino
scostamenti dal programma didattico approvato.
  3.  L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del
gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto,
compresi i tempi della verifica finale.
  4.  Ai partecipanti e' fornito il materiale didattico esaustivo dei
temi  trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a
consentire   un'adeguata   preparazione   sugli  argomenti  che  sono
sottoposti ai candidati nella prova finale.
  5.  Al  fine  di  consentire  gli  eventuali controlli, l'organismo
autorizzato   allo  svolgimento  del  corso  conserva  agli  atti  la
documentazione  da  cui  si  evince,  per  ogni  corso  effettuato, i
nominativi  dei  candidati  che  hanno  partecipato  al  corso, con i
relativi  fogli  firma  dei discenti e dei docenti, nonche' i verbali
delle  prove  d'esame  firmati  dall'esaminando  e  dalla commissione
esaminatrice.