Art. 4. Modalita' di svolgimento del corso 1. A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi, ciascuna classe e' composta da un numero non superiore a venti frequentanti. 2. Ogni corso ha un proprio direttore che e' responsabile del progetto formativo e che possiede la competenza necessaria a garantirne la corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso gestisce il registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero massimo di assenze individuali, che comunque non puo' superare il 10% del totale complessivo di ore, curando che non si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato. 3. L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto, compresi i tempi della verifica finale. 4. Ai partecipanti e' fornito il materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale. 5. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso conserva agli atti la documentazione da cui si evince, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, nonche' i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.