IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile   1974,   di  attuazione  della  direttiva  70/156/CEE  del
Consiglio  del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  232  del
5 novembre  2006,  di  recepimento  della  direttiva 2005/49/CE della
Commissione  del  25 luglio  2005  che,  alla  data di adozione della
direttiva   2007/46/CE,   ha   da   ultimo  modificato  la  direttiva
70/156/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
31 gennaio  2003,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva
2002/24/CE,  relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre ruote;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre  2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  88  del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva
2003/37/CE,   relativo   all'omologazione   di  trattori  agricoli  o
forestali,  dei  loro  rimorchi e delle loro macchine intercambiabili
trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali
veicoli  e  i  rimorchi  progettati  e  fabbricati specificamente per
essere trainati dai medesimi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
14 febbraio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 52 del
3 marzo  2000,  di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai
documenti di immatricolazione dei veicoli;
  Vista   la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17 maggio  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;
  Visto  il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento
della  direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza  generale dei
prodotti;
  Vista   la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  n.  L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un
quadro  per  l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche'  dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
veicoli;
                  A d o t t a il seguente decreto:

  Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato
per  l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente
le  disposizioni  amministrative  ed  i  requisiti  tecnici  generali
necessari  per  l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano
nel  suo  campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle
entita'  tecniche  destinati  a tali veicoli, al fine di semplificare
l'immatricolazione,  la  vendita  e  la  immissione  in  circolazione
all'interno del territorio nazionale e della Comunita' europea.
  2.  Il  presente  decreto  stabilisce  inoltre  disposizioni per la
vendita  e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate
ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.
  3.  Specifici  requisiti  tecnici  relativi  alla costruzione ed al
funzionamento  di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente
decreto   con   atti   normativi   il  cui  elenco  tassativo  figura
nell'allegato IV.