IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli; Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine; Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; A d o t t a il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo) Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione all'interno del territorio nazionale e della Comunita' europea. 2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente al presente decreto. 3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura nell'allegato IV.