Art. 10.
              Disposizioni speciali relative ai sistemi
                ai componenti o alle entita' tecniche

  1.  E'  consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema
conforme  alle indicazioni contenute nella documentazione informativa
e  che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare,
ovvero  del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE
pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.
  2. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o
dell'entita'  tecnica per un componente o un'entita' tecnica conforme
alle  informazioni  contenute  nella documentazione informativa e che
soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero
del  decreto  di  recepimento  della  stessa,  o  del  regolamento CE
pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.
  3.  Qualora  i  componenti  o le entita' tecniche, destinate o meno
alla  riparazione,  all'assistenza  o  alla manutenzione, siano anche
coperte  da  un'omologazione  di  un  sistema  relativa a un veicolo,
un'omologazione  supplementare  del componente o dell'entita' tecnica
e'  necessaria  solo  quando  cio'  e'  previsto  dall'atto normativo
pertinente.
  4.  Quando  un  componente  o  un'entita' tecnica svolge la propria
funzione  o  presenta  una  particolare  caratteristica  soltanto  in
connessione  con  altri elementi del veicolo, e per questa ragione la
sua  conformita'  alle  prescrizioni  puo' essere verificata soltanto
quando  funziona  in connessione con tali altri elementi del veicolo,
la  portata  dell'omologazione  CE  di  detto  componente  od entita'
tecnica  e'  limitata  di  conseguenza.  La scheda di omologazione CE
specifica  in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni
particolari di montaggio. Quando tale componente o entita' tecnica e'
montato  dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni
d'uso   o   condizioni   di   montaggio   e'  verificato  al  momento
dell'omologazione del veicolo.