Art. 10. Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entita' tecniche 1. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI. 2. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o dell'entita' tecnica per un componente o un'entita' tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV. 3. Qualora i componenti o le entita' tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entita' tecnica e' necessaria solo quando cio' e' previsto dall'atto normativo pertinente. 4. Quando un componente o un'entita' tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformita' alle prescrizioni puo' essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione CE di detto componente od entita' tecnica e' limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entita' tecnica e' montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso o condizioni di montaggio e' verificato al momento dell'omologazione del veicolo.