Art. 11. Prove richieste per l'omologazione CE 1. La conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV e' dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi. 2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entita' tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il costruttore puo' selezionare, d'accordo con l'autorita' di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche piu' sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali. 3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell'autorita' di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI. 4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell'allegato XVI, appendice 1. Per i singoli atti normativi elencati nell'allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.