Art. 11.
                Prove richieste per l'omologazione CE

  1. La conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente
decreto   e   negli  atti  normativi  elencati  nell'allegato  IV  e'
dimostrata  mediante  prove  adeguate  eseguite  da  servizi  tecnici
designati.  Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti
specifici  necessari  all'esecuzione  delle  prove  sono descritti in
ciascuno degli atti normativi.
  2.  Le  prove  necessarie  sono  eseguite su veicoli, componenti ed
entita'  tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il
costruttore   puo'   selezionare,   d'accordo   con   l'autorita'  di
omologazione,  un  veicolo,  un  sistema,  un componente o un'entita'
tecnica  che,  pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare,
combinino  alcune delle caratteristiche piu' sfavorevoli con riguardo
al  livello  di  prestazione  richiesto.  Per  agevolare le decisioni
durante  il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di
prova virtuali.
  3.  Su  richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di
prova  di  cui  al  paragrafo 1  e  previo  accordo dell'autorita' di
omologazione,  possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per
quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.
  4.  Le  condizioni  generali  che i metodi di prova virtuali devono
soddisfare  sono  specificate  nell'allegato  XVI, appendice 1. Per i
singoli  atti  normativi  elencati nell'allegato XVI le condizioni di
prova  specifiche  e  le  corrispondenti  disposizioni amministrative
figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.