Art. 15.
              Disposizioni speciali relative ai sistemi
                ai componenti o alle entita' tecniche

  1.  La  modifica  delle  indicazioni  registrate  nel  fascicolo di
omologazione  e'  detta  «revisione».  In  tali  casi, l'autorita' di
omologazione  rilascia,  se  necessario,  le  pagine  modificate  del
fascicolo  di  omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina
modificata  la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E'
considerata  conforme  a questa prescrizione una versione unificata e
aggiornata   del  fascicolo  di  omologazione,  accompagnata  da  una
descrizione dettagliata delle modifiche.
  2.  La  revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto
dal comma 1:
    a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
    b) una  delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione
CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;
    c) entrano  in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli
atti  normativi  applicabili  al sistema, al componente o all'entita'
tecnica omologati.
  3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia
una  scheda  di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero
di  estensione  progressivo  in  funzione  del  numero  di estensioni
successive  gia'  rilasciate.  Nei  casi  in  cui la modifica e' resa
necessaria   dall'applicazione  del  comma 2,  lettera c),  la  terza
sezione  del  numero  di  omologazione  e'  aggiornata.  La scheda di
omologazione  riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data
del nuovo rilascio.
  4.  Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione
unificata  e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del
fascicolo  di  omologazione  annesso  alla  scheda  di  omologazione,
indicando  la  data  dell'estensione o della revisione piu' recente o
dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.