Art. 15. Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entita' tecniche 1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione e' detta «revisione». In tali casi, l'autorita' di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. 2. La revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal comma 1: a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove; b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata; c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all'entita' tecnica omologati. 3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive gia' rilasciate. Nei casi in cui la modifica e' resa necessaria dall'applicazione del comma 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione e' aggiornata. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio. 4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione piu' recente o dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.