Art. 16.
              Rilascio e comunicazione delle modifiche

  1.  Nel caso di un'estensione, l'autorita' di omologazione aggiorna
tutte  le  pertinenti  sezioni  della  scheda  di  omologazione CE, i
relativi  annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda
aggiornata  e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza
ritardi ingiustificati.
  2.  Nel caso di una revisione, l'autorita' di omologazione rilascia
al  richiedente  senza  ritardi  ingiustificati,  secondo  il caso, i
documenti  riveduti  o  la  versione  unificata e aggiornata, incluso
l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.
  3.  L'autorita'  di  omologazione  comunica alle autorita' omologhe
degli  altri  Stati membri della Comunita' europea tutte le modifiche
delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.