Art. 16. Rilascio e comunicazione delle modifiche 1. Nel caso di un'estensione, l'autorita' di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati. 2. Nel caso di una revisione, l'autorita' di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione. 3. L'autorita' di omologazione comunica alle autorita' omologhe degli altri Stati membri della Comunita' europea tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.