Art. 19. Marchio di omologazione CE 1. Il costruttore di un componente o di un'entita' tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entita' fabbricati in conformita' del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare, ovvero dal decreto di recepimento della stessa, o dal regolamento CE pertinenti. 2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonche' l'indicazione del tipo e/o un numero di identificazione. 3. Il marchio di omologazione CE e' conforme all'appendice dell'allegato VII.