Art. 19.
                     Marchio di omologazione CE

  1.  Il costruttore di un componente o di un'entita' tecnica facente
parte  o  meno  di  un sistema appone su ciascun componente o entita'
fabbricati   in   conformita'   del  tipo  omologato  il  marchio  di
omologazione  CE  prescritto  dalla direttiva particolare, ovvero dal
decreto di recepimento della stessa, o dal regolamento CE pertinenti.
  2.  Qualora  il  marchio  di  omologazione CE non sia richiesto, il
costruttore  appone  quantomeno  il  proprio  marchio  di  fabbrica o
commerciale   nonche'   l'indicazione  del  tipo  e/o  un  numero  di
identificazione.
  3.   Il  marchio  di  omologazione  CE  e'  conforme  all'appendice
dell'allegato VII.