Art. 21. Provvedimenti da adottare 1. La Commissione europea se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'art. 20 adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all'evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti CE interessati. Tali misure, sono intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I. Se la deroga di cui all'art. 20 e' relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall'accordo del 1958 riveduto. 2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga e' immediatamente soppressa. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validita' di una deroga puo' essere prorogata, su richiesta dell'autorita' di omologazione.