Art. 21.
                      Provvedimenti da adottare

  1. La Commissione europea se ritiene che vi siano validi motivi per
concedere  una  deroga  a  norma dell'art. 20 adotta immediatamente i
provvedimenti  necessari  per  adattare all'evoluzione tecnologica le
direttive  particolari  o  i regolamenti CE interessati. Tali misure,
sono  intese  a  modificare  elementi  non essenziali delle direttive
particolari o dei regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I.
Se  la  deroga di cui all'art. 20 e' relativa a un regolamento UNECE,
la  Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE
secondo la procedura contemplata dall'accordo del 1958 riveduto.
  2.   Non  appena  modificati  i  pertinenti  atti  normativi,  ogni
restrizione  connessa alla deroga e' immediatamente soppressa. Se non
sono  stati  presi  i  provvedimenti  necessari per adattare gli atti
normativi,  la  validita'  di  una  deroga  puo' essere prorogata, su
richiesta dell'autorita' di omologazione.