Art. 24. Omologazioni individuali 1. L'autorita' di omologazione puo' esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto e di uno o piu' degli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative. 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 solo se l'autorita' di omologazione ha fondati motivi per farlo. 3. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI, secondo il caso. 4. Per l'omologazione individuale non si eseguono prove distruttive. Si utilizza qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformita' alle prescrizioni alternative. 5. E' accettata ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entita' tecniche in luogo delle prescrizioni alternative. 6. La domanda di omologazione individuale e' presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purche' questa ultima sia stabilita nella Comunita' europea. 7. L'autorita' di omologazione rilascia un'omolo-gazione individuale se il veicolo e' conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilascia senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale. La forma della scheda di omologazione individuale e' basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all'allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatrico-lazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 di recepimento della direttiva 1999/37/CE. La scheda di omologazione individuale non reca l'intestazione «Omologazione CE di veicolo». Nella scheda di omologazione individuale e' indicato il numero di identificazione del veicolo interessato. 8. La validita' di un'omologazione individuale e' limitata al territorio nazionale. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o immettere in circolazione in un altro Stato membro della Comunita' europea un veicolo per il quale e' stata rilasciata un'omologazione individuale, l'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo e' stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un'omologazione individuale conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro della Comunita' europea ne autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo e' stato omologato non siano equivalenti alle proprie. 9. Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, l'autorita' di omologazione rilascia un'omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni del presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, secondo il caso. In tal caso, gli Stati membri della Comunita' europea accettano l'omologazione individuale e autorizzano la vendita, l'immatricolazione e la immissione in circolazione del veicolo. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli omologati conformemente alla presente decreto e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o immissione in circolazione.