Art. 24.
                      Omologazioni individuali

  1.   L'autorita'   di   omologazione   puo'   esentare  un  veicolo
particolare,  sia  esso  unico  o meno, dall'osservanza di una o piu'
disposizioni  del  presente  decreto  e  di  uno  o  piu'  degli atti
normativi  elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione
di imporre prescrizioni alternative.
  2.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1  solo  se
l'autorita' di omologazione ha fondati motivi per farlo.
  3.   Per   «prescrizioni  alternative»  si  intendono  disposizioni
amministrative  e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello
di  sicurezza  stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per
quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato
IV o dell'allegato XI, secondo il caso.
  4.   Per   l'omologazione   individuale   non   si  eseguono  prove
distruttive.  Si  utilizza  qualsiasi informazione pertinente fornita
dal  richiedente  atta  a comprovare la conformita' alle prescrizioni
alternative.
  5.  E'  accettata  ogni  omologazione  CE  di sistemi, componenti o
entita' tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.
  6.  La  domanda  di  omologazione  individuale  e'  presentata  dal
costruttore  o  dal  proprietario  del  veicolo  o da una persona che
agisce  per  loro  conto,  purche'  questa ultima sia stabilita nella
Comunita' europea.
  7.    L'autorita'   di   omologazione   rilascia   un'omolo-gazione
individuale  se il veicolo e' conforme alla descrizione allegata alla
domanda  e  soddisfa  le prescrizioni tecniche applicabili e rilascia
senza  ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale.
La  forma  della  scheda  di  omologazione  individuale e' basata sul
modello  della  scheda  di  omologazione  CE di cui all'allegato VI e
contiene  almeno  le informazioni necessarie per compilare la domanda
di  immatrico-lazione  di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  14 febbraio  2000  di recepimento della direttiva
1999/37/CE.   La   scheda   di   omologazione  individuale  non  reca
l'intestazione   «Omologazione   CE  di  veicolo».  Nella  scheda  di
omologazione individuale e' indicato il numero di identificazione del
veicolo interessato.
  8.  La  validita'  di  un'omologazione  individuale  e' limitata al
territorio   nazionale.   Se   un   richiedente   desidera   vendere,
immatricolare  o  immettere  in circolazione in un altro Stato membro
della  Comunita'  europea un veicolo per il quale e' stata rilasciata
un'omologazione  individuale,  l'autorita'  di  omologazione  che  ha
rilasciato  l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una
dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali
il  veicolo e' stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il
quale  sia stata rilasciata un'omologazione individuale conformemente
alle  disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro della
Comunita'  europea  ne  autorizza la vendita, l'immatricolazione o la
immissione  in  circolazione  a meno che non abbia fondati motivi per
ritenere  che  le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo
e' stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
  9.  Su  richiesta  del  costruttore o del proprietario del veicolo,
l'autorita' di omologazione rilascia un'omologazione individuale a un
veicolo  conforme  alle disposizioni del presente decreto e agli atti
normativi  elencati  nell'allegato  IV o nell'allegato XI, secondo il
caso. In tal caso, gli Stati membri della Comunita' europea accettano
l'omologazione     individuale     e    autorizzano    la    vendita,
l'immatricolazione e la immissione in circolazione del veicolo.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli
omologati   conformemente   alla   presente   decreto   e  modificati
anteriormente   alla   prima   immatricolazione   o   immissione   in
circolazione.