Art. 25.
                        Disposizioni speciali

  1.  La  procedura  di  cui  all'art.  24  si  applica ad un veicolo
particolare  durante le fasi successive del suo completamento secondo
una procedura di omologazione in piu' fasi.
  2.  La  procedura  di  cui all'art. 24 non puo' sostituire una fase
intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in
piu'  fasi e non puo' applicarsi per ottenere l'omologazione in prima
fase di un veicolo.