Art. 25. Disposizioni speciali 1. La procedura di cui all'art. 24 si applica ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in piu' fasi. 2. La procedura di cui all'art. 24 non puo' sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in piu' fasi e non puo' applicarsi per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.