Art. 3.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente decreto e degli atti normativi elencati
nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:
    a) «atto  normativo»:  una direttiva particolare o un regolamento
CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
    b) «direttiva  particolare  o  regolamento»:  una  direttiva o un
regolamento  CE  elencato  nell'allegato  IV, parte I. La definizione
include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
    c) «omologazione»:  la  procedura  con  la  quale  l'autorita' di
omologazione  certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entita'    tecnica   e'   conforme   alle   pertinenti   disposizioni
amministrative e prescrizioni tecniche;
    d) «omologazione   nazionale»:   l'omologazione   prevista  dalla
legislazione  nazionale  la  cui  validita' e' limitata al territorio
nazionale;
    e) «omologazione  CE»:  la  procedura con la quale l'autorita' di
omologazione  certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entita'  tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle
prescrizioni  tecniche  pertinenti  del presente decreto o degli atti
normativi elencati negli allegati IV o XI;
    f) «omologazione   individuale»:   la   procedura  con  la  quale
l'autorita'  di  omologazione  certifica  che un determinato veicolo,
unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative
e prescrizioni tecniche;
    g) «omologazione  in  piu' fasi»: la procedura con la quale una o
piu'  autorita'  di  omologazione  degli Stati membri della Comunita'
europea  certificano  che, a seconda dello stato di completamento, un
tipo  di  veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti
disposizioni  amministrative  e prescrizioni tecniche della direttiva
2007/46/CE, ovvero del presente decreto;
    h) «omologazione  a  tappe»:  la  procedura di omologazione di un
veicolo  consistente  nell'ottenere  gradualmente  la  serie completa
delle  schede  di  omologazione  CE  per i sistemi, i componenti e le
entita'  tecniche  relativi  al  veicolo  e  che  conduce, nella fase
finale, all'omologazione del veicolo completo;
    i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione
di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;
    l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per
la  quale  sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante
la  fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia
necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;
    m) «veicolo  a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si
muova  con  mezzi  propri,  abbia  almeno  quattro  ruote,  completo,
completato  o  incompleto,  con  una  velocita'  massima  di progetto
superiore a 25 km/h;
    n) «rimorchio»:  ogni veicolo su ruote non semovente progettato e
fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
    o) «veicolo»:  ogni  veicolo  a  motore  o il suo rimorchio quali
definiti ai punti m) ed n);
    p) «veicolo  a  motore  ibrido»:  veicolo  munito  di  almeno due
diversi   convertitori   d'energia   e  di  due  diversi  sistemi  di
accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;
    q) «veicolo  elettrico  ibrido»:  veicolo  ibrido che, per la sua
propulsione  meccanica,  trae  energia  dalle  due  seguenti fonti di
accumulazione dell'energia installate a bordo:
      1) un carburante di consumo;
      2)  un  dispositivo  di  accumulazione  dell'energia  elettrica
quale,    ad    esempio,    la    batteria,   il   condensatore,   il
volano/generatore, o altro;
    r) «macchina   mobile»:  ogni  veicolo  semovente  specificamente
progettato   e   fabbricato   per  eseguire  lavori  e,  per  le  sue
caratteristiche  costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o
di  merci;  le  macchine montate su un telaio di veicolo a motore non
sono considerate macchine mobili;
    s) «tipo  di  veicolo»:  i  veicoli  di una determinata categoria
identici   almeno   per   quanto   riguarda  gli  aspetti  essenziali
specificati  nella  parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo'
comprendere  diverse  varianti e versioni anch'esse specificate nella
parte B dell'allegato II;
    t) «veicolo   base»:  qualsiasi  veicolo  utilizzato  nella  fase
iniziale di un procedimento di omologazione in piu' fasi;
    u) «veicolo  incompleto»:  un  veicolo  che, per conformarsi alle
pertinenti  prescrizioni  tecniche  del presente decreto, deve essere
completato in almeno una fase successiva;
    v) «veicolo  completato»: un veicolo che risulta dal procedimento
di  omologazione  in  piu'  fasi  e che e' conforme alle prescrizioni
tecniche del presente decreto;
    z) «veicolo  completo»: un veicolo che non deve essere completato
per   essere  conforme  alle  pertinenti  prescrizioni  tecniche  del
presente decreto;
    aa) «veicolo  di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che
non  puo'  essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a
causa  dell'entrata  in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali
non e' stato omologato;
    bb) «sistema»:  un  insieme  di  dispositivi combinati in modo da
eseguire una o piu' funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle
prescrizioni degli atti normativi;
    cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un
atto  normativo  e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo'
essere   omologato   indipendentemente  dal  veicolo  qualora  l'atto
normativo lo preveda espressamente;
    dd) «entita'  tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni
di  un  atto  normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale
puo' essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o
piu'  tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda
espressamente;
    ee) «parti  o  apparecchiature originali» parti o apparecchiature
costruite  conformemente  alle  specifiche e alle norme di produzione
fornite  dal  costruttore  del  veicolo  per la produzione di parti o
apparecchiature  per  l'assemblaggio  del  veicolo in questione. Esse
includono  le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea
di  produzione  di  tali  parti  o  le  apparecchiature.  Salvo prova
contraria,  si  presume che le parti costituiscono parti originali se
il  costruttore  delle  stesse  certifica  che  esse  hanno  qualita'
equivalenti  ai  componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo
in  questione  e sono state costruite conformemente alle specifiche e
alle norme di produzione del costruttore del veicolo;
    ff) «costruttore»,   la  persona  o  l'ente  responsabile,  verso
l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di
omologazione   e   della   conformita'   della   produzione;  non  e'
indispensabile  che  detta  persona o ente partecipino direttamente a
tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente
o dell'entita' tecnica soggetti all'omologazione;
    gg) «rappresentante   del  costruttore»,  una  persona  fisica  o
giuridica  stabilita  nella  Comunita' europea, debitamente designata
dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorita' di omologazione
e  per  agire  in  suo  nome, ai fini del presente decreto; quando e'
fatto  riferimento  al  termine  «costruttore», esso deve indicare il
costruttore stesso o il suo rappresentante;
    hh) «autorita'  di  omologazione, ovvero l'autorita' responsabile
di  tutti  gli  aspetti  dell'omologazione  di  un  tipo  di veicolo,
sistema, componente o entita' tecnica o dell'omologazione individuale
di  un  veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e,
se   necessario,  revoca  le  schede  di  omologazione,  assicura  il
collegamento  con  i  propri  omologhi degli altri Stati membri della
Comunita'  europea,  designa  i  servizi  tecnici  e  assicura che il
costruttore  rispetti  i  propri  obblighi  relativi alla conformita'
della  produzione»:  la  Direzione  generale  per la motorizzazione -
Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
    ii) «autorita'  competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorita'
di  valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attivita'
di  cui  all'art.  39»:  il  Dipartimento per i trasporti terrestri -
Ministero dei trasporti;
    ll) «servizio  tecnico,  ovvero  l'organismo  o  l'ente designato
dall'autorita'   di   omologazione  come  laboratorio  di  prova  per
l'esecuzione   di   prove  o  come  organismo  di  valutazione  della
conformita'  per  l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre
prove  o  ispezioni,  per  conto  dell'autorita'  di omologazione»: i
seguenti  servizi  tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri -
Ministero dei trasporti:
      1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;
      2)  Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) - Roma;
      3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;
      4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;
      5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;
      6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;
      7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;
      8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;
      9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;
      10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;
      11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;
      12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;
      13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
    mm) «metodo   di   prova   virtuale»,   simulazioni  su  computer
comprendenti   calcoli   che   dimostrano  se  un  veicolo,  sistema,
componente  o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto
normativo.  Ai  fini  della  prova,  non  e' necessario che un metodo
virtuale  utilizzi  un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica
reali;
    nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorita' di
omologazione  certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entita' tecnica e' omologato;
    oo) «scheda   di   omologazione   CE»,   la   scheda  che  figura
nell'allegato  VI,  o  nell'allegato  corrispondente di una direttiva
particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in
un   regolamento   CE;  il  modulo  di  comunicazione  figurante  nel
pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte
I  o  parte  II  dell'allegato IV del presente decreto e' considerato
equivalente ad essa;
    pp) «scheda  di  omologazione  individuale», il documento con cui
l'autorita'  di  omologazione  certifica  che  un  singolo veicolo e'
omologato;
    qq) «certificato di conformita», il documento di cui all'allegato
IX,   rilasciato   dal   costruttore  e  attestante  che  un  veicolo
appartenente  alla  serie  del  tipo  omologato  a norma del presente
decreto  e'  conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua
produzione;
    rr) «scheda  informativa», le schede figuranti negli allegati I o
III  o  nel  corrispondente  allegato  di  una direttiva particolare,
ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento
in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a
fornire;  la  scheda  informativa  puo' essere fornita sotto forma di
documento elettronico;
    ss) «documentazione  informativa»,  la  documentazione  completa,
comprendente  la  scheda  informativa, dati, disegni, fotografie ecc.
forniti  dal  richiedente;  la documentazione informativa puo' essere
fornita sotto forma di documento elettronico;
    tt) «fascicolo  di  omologazione»,  la documentazione informativa
accompagnata  dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che
il servizio tecnico o l'autorita' di omologazione hanno aggiunto alla
documentazione  informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
il  fascicolo  di  omologazione  puo'  essere  fornito sotto forma di
documento elettronico;
    uu) «indice  del  fascicolo di omologazione», il documento in cui
e'   elencato   il   contenuto   del   fascicolo   di   omologazione,
opportunamente  numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni
pagina  sia  chiaramente  identificabile;  in  tale  documento devono
essere    registrate    le    tappe    successive    nella   gestione
dell'omologazione  CE, in particolare le date delle revisioni e degli
aggiornamenti.