Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per: a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto; b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione; c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validita' e' limitata al territorio nazionale; e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI; f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; g) «omologazione in piu' fasi»: la procedura con la quale una o piu' autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita' europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto; h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entita' tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo; i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione; l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi; m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h; n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti m) ed n); p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione; q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo: 1) un carburante di consumo; 2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro; r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili; s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II; t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in piu' fasi; u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva; v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto; z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto; aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che non puo' essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non e' stato omologato; bb) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o piu' funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi; cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente; dd) «entita' tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente; ee) «parti o apparecchiature originali» parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualita' equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo; ff) «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggetti all'omologazione; gg) «rappresentante del costruttore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' europea, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorita' di omologazione e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando e' fatto riferimento al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante; hh) «autorita' di omologazione, ovvero l'autorita' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della Comunita' europea, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformita' della produzione»: la Direzione generale per la motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti; ii) «autorita' competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorita' di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attivita' di cui all'art. 39»: il Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti; ll) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato dall'autorita' di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformita' per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorita' di omologazione»: i seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Ministero dei trasporti: 1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma; 2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma; 3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino; 4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano; 5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia; 6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona; 7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano; 8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna; 9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara; 10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli; 11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari; 12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo; 13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania; mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non e' necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica reali; nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' omologato; oo) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell'allegato IV del presente decreto e' considerato equivalente ad essa; pp) «scheda di omologazione individuale», il documento con cui l'autorita' di omologazione certifica che un singolo veicolo e' omologato; qq) «certificato di conformita», il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente decreto e' conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione; rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; la scheda informativa puo' essere fornita sotto forma di documento elettronico; ss) «documentazione informativa», la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa puo' essere fornita sotto forma di documento elettronico; tt) «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorita' di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione puo' essere fornito sotto forma di documento elettronico; uu) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.