Art. 38. Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entita' tecniche 1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entita' tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nell'appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l'omologazione CE di componenti o entita' tecniche o per l'ottenimento di un'autorizzazione a norma dell'art. 31. Il costruttore del veicolo puo' imporre ai costruttori di componenti o entita' tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale. 2. Il costruttore di componenti o entita' tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell'art. 10, comma 4, contiene restrizioni d'uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entita' tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d'uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entita' tecniche prodotti.