Art. 38.
                Informazioni destinate ai costruttori
                  di componenti o entita' tecniche

  1.  Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori
di  componenti  o entita' tecniche tutte le indicazioni, compresi, se
del   caso,   i   disegni  specificamente  elencati  nell'allegato  o
nell'appendice   di  un  atto  normativo,  che  sono  necessarie  per
l'omologazione   CE   di   componenti   o   entita'  tecniche  o  per
l'ottenimento   di   un'autorizzazione   a  norma  dell'art.  31.  Il
costruttore  del  veicolo puo' imporre ai costruttori di componenti o
entita'  tecniche  obblighi destinati a proteggere la riservatezza di
tutte  le  informazioni  che  non sono di dominio pubblico, anche per
quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale.
  2. Il costruttore di componenti o entita' tecniche detentore di una
scheda  di  omologazione  CE,  che  a  norma  dell'art.  10, comma 4,
contiene  restrizioni  d'uso  o  condizioni  speciali  di montaggio o
entrambe,  fornisce  al costruttore del veicolo tutte le informazioni
dettagliate  al  riguardo.  Qualora  un atto normativo lo preveda, il
costruttore  di  componenti  o  entita'  tecniche fornisce istruzioni
relative  alle  restrizioni  d'uso  o  alle  condizioni  speciali  di
montaggio  o  ad  entrambe  unitamente  ai  componenti o alle entita'
tecniche prodotti.