Art. 42. Disposizioni transitorie 1. Nelle more delle necessarie modifiche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto, volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all'art. 43, l'autorita' di omologazione continua a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purche' tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui al presente decreto. 2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un'omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, l'autorita' di omologazione completa e rilascia la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda e' rilasciata al richiedente. Per i veicoli dello stesso tipo l'autorita' di omologazione accetta una copia autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste. 3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un'omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro della Comunita' europea, tale Stato membro puo' chiedere all'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui e' conforme tale veicolo particolare. 4. Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri della Comunita' europea relativamente ai veicoli disciplinati dal presente decreto, e' consentito utilizzare codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio nazionale. A tal fine, e' consentito suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.