Art. 42.
                      Disposizioni transitorie

  1.   Nelle   more   delle   necessarie  modifiche  della  direttiva
2007/46/CE,  ovvero del presente decreto, volte ad includervi veicoli
non  contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e
tecniche  relative  all'omologazione  di veicoli di categorie diverse
dalla   categoria   M1  prodotti  in  piccole  serie  e  a  stabilire
disposizioni  amministrative  e  tecniche  armonizzate  relative alla
procedura  di  omologazione  individuale,  e  fino  alla scadenza dei
periodi  transitori  di  cui all'art. 43, l'autorita' di omologazione
continua a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purche'
tali   omologazioni   siano   basate   sulle   prescrizioni  tecniche
armonizzate di cui al presente decreto.
  2.  Su  domanda  del  costruttore  o,  nel  caso di un'omologazione
individuale,  del  proprietario  del veicolo e su presentazione delle
informazioni   richieste,  l'autorita'  di  omologazione  completa  e
rilascia  la  scheda  di  omologazione  o  la  scheda di omologazione
individuale.  La  scheda  e' rilasciata al richiedente. Per i veicoli
dello  stesso  tipo  l'autorita'  di  omologazione  accetta una copia
autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste.
  3.  Qualora  un  veicolo  particolare  oggetto  di  un'omologazione
individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro della
Comunita'  europea,  tale Stato membro puo' chiedere all'autorita' di
omologazione  che  ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi
ulteriore  informazione  che  indichi  in  modo dettagliato la natura
delle prescrizioni tecniche cui e' conforme tale veicolo particolare.
  4. Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e
di  imposizione  fiscale  degli  Stati membri della Comunita' europea
relativamente  ai  veicoli  disciplinati  dal  presente  decreto,  e'
consentito     utilizzare    codici    nazionali    per    facilitare
l'immatricolazione   e  l'imposizione  fiscale  nel  loro  territorio
nazionale.  A  tal fine, e' consentito suddividere le versioni di cui
all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per
la  suddivisione  siano  indicati  esplicitamente  nel  fascicolo  di
omologazione  o  possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli
semplici.