Art. 45.
                             Valutazione

  1.  Entro  il 29 aprile 2011 l'autorita' di omologazione informa la
Commissione europea dell'applicazione delle procedure di omologazione
stabilite  nella direttiva 2007/46/CE, ovvero nel presente decreto e,
in  particolare,  dell'applicazione del procedimento in piu' fasi. Se
del  caso,  la  Commissione  europea propone le modifiche che ritiene
necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.
  2.  Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del comma 1, la
Commissione  europea  riferisce  al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'applicazione   della   direttiva  2007/46/CE,  recepita  con  il
presente   decreto,  entro  il  29 ottobre  2011.  Se  del  caso,  la
Commissione  puo' proporre il differimento delle date di applicazione
di  cui  all'art.  45 della direttiva 2007/46/CE, ovvero dell'art. 43
del presente decreto di recepimento.