Art. 45. Valutazione 1. Entro il 29 aprile 2011 l'autorita' di omologazione informa la Commissione europea dell'applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella direttiva 2007/46/CE, ovvero nel presente decreto e, in particolare, dell'applicazione del procedimento in piu' fasi. Se del caso, la Commissione europea propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione. 2. Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del comma 1, la Commissione europea riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione puo' proporre il differimento delle date di applicazione di cui all'art. 45 della direttiva 2007/46/CE, ovvero dell'art. 43 del presente decreto di recepimento.