Art. 9.
            Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

  1.  E' consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti
veicoli:
    a) un  tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella
documentazione  informativa  e  che soddisfa le prescrizioni tecniche
specificate  dagli  atti  normativi pertinenti elencati nell'allegato
IV;
    b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni
contenute   nella   documentazione  informativa  e  che  soddisfa  le
prescrizioni  tecniche  specificate  dagli  atti normativi pertinenti
elencati nell'allegato XI.
  2.  Per  il  rilascio  dell'omologazione  CE, di cui al comma 1, si
applicano le procedure di cui all'allegato V.
  3. E' consentito il rilascio di un'omologazione in piu' fasi per un
tipo  di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni
contenute   nella   documentazione  informativa  e  che  soddisfa  le
prescrizioni  tecniche  specificate  dagli  atti normativi pertinenti
elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato
di completamento del veicolo.
  4. L'omologazione in piu' fasi si applica anche ai veicoli completi
trasformati o modificati da un altro costruttore.
  5.  Per  il  rilascio  dell'omologazione  di  cui ai commi 3 e 4 si
applicano le procedure di cui all'allegato XVII.
  6.  Per  ogni  tipo  di veicolo l'autorita' di omologazione procede
come segue:
    a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione
CE,  compresa  la  scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il
cui modello e' riportato nell'allegato VIII;
    b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;
    c) rilascia  al  richiedente  la  scheda  compilata  con  i  suoi
allegati, senza ritardi ingiustificati.
  7.  Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma
degli  articoli 20  o  22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte
restrizioni  di  validita'  o sono state concesse esenzioni da talune
disposizioni  degli  atti  normativi,  la  scheda  di omologazione CE
specifica tali restrizioni o esenzioni.
  8.   Qualora   nella  documentazione  informativa  siano  precisate
disposizioni  relative  ai  veicoli  per  uso  speciale come indicato
nell'allegato  XI,  la  scheda  di  omologazione  CE  specifica  tali
disposizioni.
  9.  Qualora  il  costruttore  scelga  la  procedura di omologazione
mista,  l'autorita'  di  omologazione  compila  nella parte III della
documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i
riferimenti  ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per
i quali non e' disponibile una scheda di omologazione CE.
  10.  Qualora  il costruttore scelga la procedura di omologazione in
un'unica tappa, l'autorita' di omologazione stabilisce l'elenco degli
atti  normativi  applicabili,  il  cui  modello figura nell'appendice
dell'allegato  VI  e  acclude tale elenco alla scheda di omologazione
CE.