Art. 2. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; e) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale; f) riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'esercizio, da parte dei competenti Ministeri, delle funzioni legislative statali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, relative alle autonomie locali, nonche' delle piu' rilevanti iniziative di attuazione, anche in via amministrativa, dell'art. 119 della Costituzione.