Art. 2.
  Il Ministro e' altresi' delegato a:
    a) provvedere,  nelle  materie  delegate, ad intese e concerti di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
    b) designare  rappresentanti  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti,
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
    c) costituire  commissioni  di  studio  e  consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie delegate;
    d) promuovere  e  predisporre  tutti gli strumenti di consulenza,
formativi  e  applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati
e  le  organizzazioni  non  governative,  al  fine  di utilizzare gli
strumenti,  le  risorse  dei  fondi  strutturali  e dei finanziamenti
tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.
    Roma, 13 giugno 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 10