Art. 2.
       Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

  1. Salvo quanto stabilito dall'art. 148, comma 1 del Codice in tema
di   ricevibilita',   la  domanda  di  concessione  di  brevetto  per
invenzione   industriale  deve  contenere  oltre  a  quanto  indicato
all'art.   160,   comma 1   del  Codice,  il  cognome,  il  nome,  la
nazionalita' e la residenza della persona fisica o la denominazione e
la  sede  dell'ente  o  dell'impresa  richiedente. Il richiedente, se
risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi
dell'art. 197 del Codice.
  2.  La  domanda  di  brevetto  per  invenzione che ha per oggetto o
utilizza  materiale  biologico  di  origine  animale o vegetale, deve
contenere  la  dichiarazione  di  provenienza del materiale biologico
utilizzato di cui all'art. 5, comma 2, decreto-legge 10 gennaio 2006,
n.  3  convertito  con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.
78.  La  mancanza  della  dichiarazione  e' annotata sul registro dei
titoli di proprieta' industriale.
  3.  La  descrizione  di  cui  all'art.  160,  comma 3, lettera a) e
comma 4, del Codice deve per quanto possibile anche in relazione alla
natura dell'invenzione:
    a) specificare  il  campo  della  tecnica  a  cui l'invenzione fa
riferimento;
    b) indicare  lo  stato  della  tecnica preesistente, per quanto a
conoscenza   dell'inventore,   che   sia   utile   alla  comprensione
dell'invenzione   ed   all'effettuazione   della   ricerca,  fornendo
eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
    c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la
soluzione proposta possano essere compresi.
    d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
    e) descrivere   in   dettaglio   almeno  un  modo  di  attuazione
dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai
disegni, laddove questi siano presenti;
    f) indicare  esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla
descrizione   o   dalla   natura  dell'invenzione,  il  modo  in  cui
l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale.
  4.  Le  rivendicazioni  di  cui  all'art.  160,  comma 4 del Codice
definiscono  le  caratteristiche  specifiche  dell'invenzione  per le
quali  si  chiede  protezione. Devono essere chiare, concise, trovare
supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla
descrizione secondo le seguenti formalita':
    a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
    b) la    caratteristica    tecnica    rivendicata   deve   essere
esplicitamente  descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo
a scopo di maggior chiarezza;
    c) le  caratteristiche  tecniche menzionate nelle rivendicazioni,
qualora  facciano  riferimento ai disegni, possono essere seguite dal
numero  corrispondente  alle  parti  illustrate  dagli  stessi  fermo
restando  che  tale riferimento non costituisce una limitazione della
rivendicazione.