Art. 2. Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve contenere oltre a quanto indicato all'art. 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalita' e la residenza della persona fisica o la denominazione e la sede dell'ente o dell'impresa richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'art. 197 del Codice. 2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'art. 5, comma 2, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale. 3. La descrizione di cui all'art. 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell'invenzione: a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento; b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi. d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale. 4. Le rivendicazioni di cui all'art. 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalita': a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza; c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.