Art. 3.
                         Domanda di brevetto

  1. Nel  caso  di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le
rivendicazioni  ed  i disegni acclusi alle domande di brevetto devono
essere  impressi  in  modo  indelebile con linee e caratteri a stampa
neri  su  carta  bianca  forte  di  formato A4 (29,7 ¯x 21 cm). Per i
disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a
sinistra  e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono
essere  rispettati  nel  caso  in  cui  il  testo  ed i disegni siano
allegati ad una domanda depositata con il sistema telematico.
  2. Il  testo  e'  scritto  con  interlinea  1ø  e  carattere le cui
maiuscole  corrispondano  ad una altezza minima di 0,21 cm. L'Ufficio
stabilisce   con   circolare   la  data  a  partire  dalla  quale  la
presentazione   del   testo   debba  essere  tale  da  permettere  il
riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica
del testo medesimo.
  3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in
una  o  piu'  tavole,  devono  essere  numerati progressivamente ed i
numeri  dei  disegni  stessi,  nonche'  i  numeri e le lettere che ne
contrassegnano  le  varie  parti,  debbono  essere  richiamati  nella
descrizione.
  4. Ove  con  il  deposito  della domanda siano stati presentati una
descrizione  o  disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato
deve  essere  presentato  entro due mesi dalla data di deposito della
domanda stessa.
  5. Se  la  domanda  di  brevetto  per  invenzione  ha per oggetto o
utilizza  materiale  biologico  di  origine umana, il consenso di cui
all'art.  5,  comma 3  decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito
con  modificazioni  dalla  legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in
una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente
afferma  che  l'invenzione  non  rientra  nella fattispecie di cui al
citato  art.  5,  comma 3 o, in alternativa, che il consenso e' stato
acquisito.
  6. La  dichiarazione  di  cui  all'art.  5,  comma 4  decreto-legge
10 gennaio  2006,  n.  3  convertito  con  modificazioni  dalla legge
22 febbraio 2006, n. 78, puo' consistere in una autocertificazione.
  7. La  mancanza  della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6
e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale.
  8. Se  la  domanda  riguarda  una  invenzione biotecnologica con la
quale   si  richiede  la  protezione  di  sequenze  di  nucleotidi  o
aminoacidi,   dette   sequenze   devono  essere  fornite  in  formato
elettronico, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore
generale  per  la  proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti
marchi.