Art. 4.
               Rapporto di ricerca e opinione scritta

  1.  L'Ufficio  europeo dei brevetti redige i rapporti di ricerca in
ottemperanza  al  Regolamento attuativo della Convenzione europea sui
brevetti  e,  in particolare, all'articolo 61(1), (2), (3), (4) e (6)
dello  stesso,  e  alle  direttive  di esame dell'Ufficio europeo dei
brevetti,  in  particolare  alla  Parte  B delle stesse relative alle
disposizioni del Regolamento attuativo sopra menzionate.
  2.  L'Ufficio  europeo dei brevetti redige inoltre opinioni scritte
in ottemperanza al Regolamento attuativo del Trattato di cooperazione
in  materia  di brevetti (PCT) e in particolare all'art. 43-bis dello
stesso  e  alla parte V delle direttive di ricerca internazionali PCT
relative  alla  disposizione  sopra  menzionata  contenuta  in  detto
regolamento.
  3.  Se  l'Ufficio  europeo  dei brevetti ritiene che la domanda non
risponde  ai  requisiti di unita' dell'invenzione, redige il rapporto
di  ricerca  per  quelle  parti  della  domanda  che  si  riferiscono
all'invenzione  o  al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle
rivendicazioni facendone menzione nel rapporto di ricerca.
  4.  L'Ufficio europeo dei brevetti non e' obbligato ad eseguire una
ricerca su una domanda di brevetto se e nella misura in cui l'oggetto
di   detta   domanda   si   riferisce   a  trovati  non  brevettabili
conformemente  alle  disposizioni dell'art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 del
Codice.
  5.  L'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  se  ritiene  che la domanda
presenta  difetti  tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad
alcune o a tutte le rivendicazioni,
    a) o perche' essa si riferisce a contenuti che secondo il comma 4
l'Ufficio europeo dei brevetti non e' tenuto a ricercare,
    b) o  perche'  la  descrizione,  le  rivendicazioni  o  i disegni
contengono astrusita', incongruenze o contraddizioni,
dichiara,  in  modo  circostanziato,  che  una  ricerca  adeguata  e'
impossibile  o  redige,  per quanto possibile, un rapporto di ricerca
parziale.  La  dichiarazione  o  il  rapporto  parziale  dell'Ufficio
europeo dei brevetti costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.
  6.  Quando  l'Ufficio  europeo  dei  brevetti  (EPO) ha in corso lo
svolgimento  della  ricerca di una domanda di brevetto per invenzione
industriale,  l'istanza  di  esame  anticipato  di  cui all'art. 120,
comma 1  del  Codice  deve  indicare se l'Ufficio italiano brevetti e
marchi  puo'  svolgere  l'esame  senza  attendere  il  risultato  del
rapporto.  In  questo  caso  l'Ufficio  definisce  il  procedimento e
provvede  ad  inviare successivamente al richiedente il risultato del
rapporto di ricerca.
  7.  Nei  casi  in  cui il brevetto e' concesso senza il rapporto di
ricerca  o  con  un  rapporto  di ricerca relativo soltanto ad alcune
rivendicazioni,  sull'attestato  di concessione del brevetto e' fatta
la corrispondente annotazione.
  8.  Se  l'Ufficio  europeo  dei  brevetti (EPO), nell'effettuare la
ricerca  di  anteriorita',  accerta  che  la  domanda  comprende piu'
invenzioni,  il  relativo rapporto di ricerca riguarda esclusivamente
l'invenzione indicata nel rapporto stesso.
  9.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi procede, senza ritardo, a
trasmettere  al  richiedente  il  rapporto  di  ricerca  e l'opinione
scritta  ricevuti  dall'Ufficio europeo dei brevetti; quest'ultima ha
valore puramente informativo.