Art. 4. Rapporto di ricerca e opinione scritta 1. L'Ufficio europeo dei brevetti redige i rapporti di ricerca in ottemperanza al Regolamento attuativo della Convenzione europea sui brevetti e, in particolare, all'articolo 61(1), (2), (3), (4) e (6) dello stesso, e alle direttive di esame dell'Ufficio europeo dei brevetti, in particolare alla Parte B delle stesse relative alle disposizioni del Regolamento attuativo sopra menzionate. 2. L'Ufficio europeo dei brevetti redige inoltre opinioni scritte in ottemperanza al Regolamento attuativo del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e in particolare all'art. 43-bis dello stesso e alla parte V delle direttive di ricerca internazionali PCT relative alla disposizione sopra menzionata contenuta in detto regolamento. 3. Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la domanda non risponde ai requisiti di unita' dell'invenzione, redige il rapporto di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono all'invenzione o al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle rivendicazioni facendone menzione nel rapporto di ricerca. 4. L'Ufficio europeo dei brevetti non e' obbligato ad eseguire una ricerca su una domanda di brevetto se e nella misura in cui l'oggetto di detta domanda si riferisce a trovati non brevettabili conformemente alle disposizioni dell'art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice. 5. L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni, a) o perche' essa si riferisce a contenuti che secondo il comma 4 l'Ufficio europeo dei brevetti non e' tenuto a ricercare, b) o perche' la descrizione, le rivendicazioni o i disegni contengono astrusita', incongruenze o contraddizioni, dichiara, in modo circostanziato, che una ricerca adeguata e' impossibile o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell'Ufficio europeo dei brevetti costituisce in tal caso il rapporto di ricerca. 6. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha in corso lo svolgimento della ricerca di una domanda di brevetto per invenzione industriale, l'istanza di esame anticipato di cui all'art. 120, comma 1 del Codice deve indicare se l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' svolgere l'esame senza attendere il risultato del rapporto. In questo caso l'Ufficio definisce il procedimento e provvede ad inviare successivamente al richiedente il risultato del rapporto di ricerca. 7. Nei casi in cui il brevetto e' concesso senza il rapporto di ricerca o con un rapporto di ricerca relativo soltanto ad alcune rivendicazioni, sull'attestato di concessione del brevetto e' fatta la corrispondente annotazione. 8. Se l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), nell'effettuare la ricerca di anteriorita', accerta che la domanda comprende piu' invenzioni, il relativo rapporto di ricerca riguarda esclusivamente l'invenzione indicata nel rapporto stesso. 9. L'Ufficio italiano brevetti e marchi procede, senza ritardo, a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione scritta ricevuti dall'Ufficio europeo dei brevetti; quest'ultima ha valore puramente informativo.