Art. 5. Facolta' del richiedente 1. Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di diciotto mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando le facolta' di cui all'art. 172, comma 2 del Codice della proprieta' industriale, puo' inviare all'Ufficio italiano brevetti e marchi: a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni; b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilita' delle rivendicazioni emendate e sulla conformita' delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della proprieta' industriale; c) una richiesta di presentazione di una o piu' domande divisionali. 2. Decorsi i termini di cui all'art. 53 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto, con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come originariamente depositati, il rapporto di ricerca e l'opinione predisposti dall'Ufficio europeo dei brevetti, le argomentazioni e la nuova stesura della descrizione, rivendicazioni e disegni ove presentati ai sensi del comma 1. 3. L'opinione scritta e' messa a disposizione del pubblico solamente a titolo informativo.