Art. 5.
                      Facolta' del richiedente

  1. Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di
diciotto mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando
le  facolta' di cui all'art. 172, comma 2 del Codice della proprieta'
industriale, puo' inviare all'Ufficio italiano brevetti e marchi:
    a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni
e dei disegni;
    b) argomentazioni   sul   rapporto   di  ricerca  e  precisazioni
sull'ammissibilita' delle rivendicazioni emendate e sulla conformita'
delle  stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del
Codice della proprieta' industriale;
    c) una   richiesta   di  presentazione  di  una  o  piu'  domande
divisionali.
  2.  Decorsi  i  termini  di  cui  all'art. 53 del Codice, l'Ufficio
italiano  brevetti  e marchi rende accessibile al pubblico la domanda
di  brevetto,  con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come
originariamente  depositati,  il  rapporto  di  ricerca  e l'opinione
predisposti dall'Ufficio europeo dei brevetti, le argomentazioni e la
nuova   stesura  della  descrizione,  rivendicazioni  e  disegni  ove
presentati ai sensi del comma 1.
  3.   L'opinione  scritta  e'  messa  a  disposizione  del  pubblico
solamente a titolo informativo.