Art. 7.
                          D i r e t t i v e

  1.   Con  decreto  del  direttore  generale  dell'Ufficio  italiano
brevetti  e  marchi  saranno  emanate  le direttive per l'esame delle
domande  di  brevetto per invenzione industriale e ad esso si rimanda
per tutto quello che non e' disciplinato dal presente decreto.