Art. 8.
                            D i r i t t i

  1.  I  diritti  per  la ricerca e per le rivendicazioni di cui alla
tabella  A), lettera A), nn. 6 e 7, allegata al decreto 2 aprile 2007
del  Ministro  dello  sviluppo  economico di concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze entreranno in vigore il 1° luglio 2008
con le stesse modalita' ivi previste.
  2.  I  diritti  di  cui al comma 1 non devono essere versati per le
domande  per  le quali e' rivendicata la priorita' di cui all'art. 1,
comma 3.
  3.  La  prova  del  pagamento  dei  diritti di deposito di cui alla
tabella A), lettera A), allegata al decreto 2 aprile 2007, richiamato
al   comma 1,   deve  attestare  il  pagamento  dei  diritti  per  le
rivendicazioni  di  cui  al  numero  6  e,  se  la  traduzione  delle
rivendicazioni  in lingua inglese non sia stata unita alla domanda di
brevetto  per invenzione, dei diritti per la ricerca di cui al numero
7 della stessa tabella.
  4.  Il  mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del
deposito  della  domanda  e'  inteso  come  riserva  di  invio  della
traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve
essere  sciolta  entro  il  termine  di  due  mesi dal deposito della
domanda di brevetto.
  5.  Qualora entro il termine di cui al comma 4 non risulta prodotta
la  traduzione  in lingua inglese delle rivendicazioni o la prova del
pagamento dell'integrazione dei diritti per la ricerca, effettuato ai
sensi  dell'art. 230 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
assegna  al  richiedente  il  termine  improrogabile  di  un mese per
produrre  la  traduzione  o  effettuare l'integrazione. Scaduto detto
termine,  se  non  risulta  pervenuta  la  traduzione  o la prova del
pagamento dell'integrazione, l'Ufficio respinge la domanda.
  6.  Il  mancato rispetto del termine di cui al comma 4 non consente
l'osservanza dei termini di cui all'art. 1, comma 4.
  7. La tassa per la ricerca di cui alla tabella A), lettera A) n. 7,
richiamata  al  comma l e' rimborsata solo se la domanda non e' stata
oggetto  di  invio all'Ufficio europeo dei brevetti per la produzione
del rapporto di ricerca.