Art. 8. D i r i t t i 1. I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni di cui alla tabella A), lettera A), nn. 6 e 7, allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entreranno in vigore il 1° luglio 2008 con le stesse modalita' ivi previste. 2. I diritti di cui al comma 1 non devono essere versati per le domande per le quali e' rivendicata la priorita' di cui all'art. 1, comma 3. 3. La prova del pagamento dei diritti di deposito di cui alla tabella A), lettera A), allegata al decreto 2 aprile 2007, richiamato al comma 1, deve attestare il pagamento dei diritti per le rivendicazioni di cui al numero 6 e, se la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese non sia stata unita alla domanda di brevetto per invenzione, dei diritti per la ricerca di cui al numero 7 della stessa tabella. 4. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda e' inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto. 5. Qualora entro il termine di cui al comma 4 non risulta prodotta la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni o la prova del pagamento dell'integrazione dei diritti per la ricerca, effettuato ai sensi dell'art. 230 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l'integrazione. Scaduto detto termine, se non risulta pervenuta la traduzione o la prova del pagamento dell'integrazione, l'Ufficio respinge la domanda. 6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 non consente l'osservanza dei termini di cui all'art. 1, comma 4. 7. La tassa per la ricerca di cui alla tabella A), lettera A) n. 7, richiamata al comma l e' rimborsata solo se la domanda non e' stata oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti per la produzione del rapporto di ricerca.