Art. 5.
              Comunicazione dell'avvio del procedimento

  1.  Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio
del  procedimento,  il  responsabile  del  procedimento  pubblica  la
comunicazione  di  avvio  sul  sito  Internet  della  Banca d'Italia,
indicando le ragioni che giustificano la deroga.