Art. 7.
                    Conclusione dei procedimenti

  1.  I  termini  per  la  conclusione  dei procedimenti e delle fasi
procedimentali  indicati  nell'elenco in allegato si riferiscono alla
data di adozione del provvedimento o atto finale.
  2.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  per i quali la legge
prevede   che   il   silenzio   dell'amministrazione   equivalga   ad
accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve
essere  comunicato  all'interessato,  anche  mediante fax e strumenti
telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.