Art. 8.
               Sospensione e interruzione dei termini

  1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o
fasi  procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo
diversa  previsione  di  legge  o  di  regolamento,  qualora la Banca
d'Italia  richieda  informazioni  o  certificazioni relative a fatti,
stati  o  qualita'  non attestati in documenti gia' in suo possesso o
non   direttamente   acquisibili   presso   altre  amministrazioni  o
autorita'.
  2. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie
necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  in materia
bancaria   e   finanziaria,   per  i  relativi  procedimenti  o  fasi
procedimentali  di  competenza della Banca d'Italia i termini possono
essere   altresi'  sospesi  quando  si  renda  necessario  effettuare
approfondimenti   istruttori   tramite   accertamenti   ispettivi   o
l'acquisizione   di   pareri,   anche   non   obbligatori,  di  altre
amministrazioni o autorita' nazionali ed estere.
  3.  Nei  casi  indicati  ai commi precedenti i termini riprendono a
decorrere  dal  ricevimento  o  dall'acquisizione  delle integrazioni
dell'istruttoria  e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di
apposizione  del  visto del Governatore al rapporto. In ogni caso, la
sospensione non potra' eccedere 180 giorni.
  4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori
determinanti  ai  fini  del  rilascio  di parere da parte della Banca
d'Italia,  il  termine  stabilito puo' essere interrotto per una sola
volta  e  il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal
ricevimento  dei  dati integrativi, pari alla meta' di quello fissato
per il rilascio del parere stesso.
  5.   Restano  ferme  le  ulteriori  ipotesi  di  sospensione  e  di
interruzione  dei  termini  di conclusione dei procedimenti stabilite
per legge o per regolamento.