Art. 9.
Individuazione    dell'Unita'    organizzativa    responsabile    del
                            procedimento

  1.  L'unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e' la
Struttura indicata nell'elenco in allegato.
  2.  Per  i  procedimenti  per i quali siano indicate nell'elenco in
allegato piu' unita' organizzative in alternativa:
    a) il  Servizio «Supervisione gruppi bancari» e' responsabile dei
procedimenti  amministrativi  riguardanti i gruppi e gli intermediari
bancari e finanziari accentrati;
    b) il   Servizio  «Supervisione  intermediari  specializzati»  e'
responsabile  dei  procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e
gli intermediari bancari e finanziari accentrati specializzati;
    c) la  Filiale  territorialmente  competente  oppure  l'Unita' di
«Coordinamento  d'area  e  collegamento  filiali» dell'Area vigilanza
bancaria   e   finanziaria  presso  l'Amministrazione  centrale  sono
responsabili  dei  procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e
gli intermediari bancari e finanziari decentrati.
  3. Le liste dei gruppi e degli intermediari pubblicate e aggiornate
dalla  Banca  d'Italia  nel  proprio  sito  Internet individuano, per
ciascun  soggetto  vigilato,  la  struttura responsabile dei relativi
procedimenti.   Le   variazioni  delle  stesse  liste  sono  altresi'
pubblicate  nel Bollettino di vigilanza previsto all'art. 8 del TUB e
comunicate individualmente ai gruppi e agli intermediari interessati.
  4.  Qualora  gli  intermediari  siano  sottoposti alla procedura di
amministrazione straordinaria prevista dal titolo IV, capo I, sezione
I  e  capo  II del TUB e dalla parte II, Titolo IV, Capo II del TUF o
versino  in  liquidazione  ordinaria,  come  previsto  dal Titolo IV,
sezione V  del TUB, il Servizio «Rapporti esterni e affari generali»,
subentra,   come   unita'  organizzativa  responsabile,  alle  unita'
organizzative indicate nell'elenco in allegato.