Articolo 2.

  1.  L'operatore  provvede  a  fornire  una relazione redatta da una
societa'   di   revisione,   scelta  tra  quante  risultano  iscritte
all'apposito  albo  tenuto  presso  la  Commissione  nazionale per le
societa'  e  la  borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi
che  i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro
complesso,  predisposti  sulla  base  delle  risultanze contabili del
bilancio dell'esercizio di riferimento.
  2.  Ove  possibile,  la  societa'  di cui al comma 1 e' la medesima
incaricata  per  la  revisione  del  bilancio  pubblico per l'anno di
riferimento.
  3.  La  relazione  accerta  altresi'  la causalita' dei costi e dei
ricavi  concernenti  gli  apparati  in  sede  d'utente, provvedendo a
certificare  che  i costi degli apparati in sede di utente attribuiti
al servizio di terminazione non siano anche remunerati dai clienti.
  4.  La relazione accerta inoltre l'orientamento al costo dei prezzi
relativi  ai servizi di interconnessione ed accesso forniti nel corso
del  2006  all'operatore  Multilink  S.p.A.  dall'operatore  Infracom
Italia  S.p.A.,  afferenti  ai costi presentati a giustificazione del
prezzo di terminazione richiesto.
  5.  La  relazione  di  cui  al  precedente  comma  1  e' sottoposta
all'approvazione  dei  competenti  organi  societari  ed e' trasmessa
all'Autorita' insieme al provvedimento di approvazione del competente
organo societario.
  6.  L'efficacia  dell'applicazione  dei  prezzi  in  deroga  di cui
all'art.  1  e'  subordinata  alla presentazione di cui al precedente
comma 5.
  La  presente  delibera,  unitamente  al suo allegato, e' notificata
all'operatore  Multilink  S.p.A.,  ora  Infracom  Network Application
S.p.A.,  e  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito  web
dell'Autorita'.
  La  presente  delibera,  priva  degli allegati, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Ai  sensi  dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto
2003,  il  presente  atto  puo' essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo   Regionale   del  Lazio,  in  sede  di  giurisdizione
esclusiva.
  Ai  sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n.
1034  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  il  termine per
ricorrere  avverso  il  presente  provvedimento e' di 60 giorni dalla
notifica del medesimo.

  Roma, 5 giugno 2008
                                              IL PRESIDENTE: Calabro'
  I COMMISSARI RELATORI: D'Angelo - Mannoni