Articolo 2. 1. L'operatore provvede a fornire una relazione redatta da una societa' di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento. 2. Ove possibile, la societa' di cui al comma 1 e' la medesima incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento. 3. La relazione accerta altresi' la causalita' dei costi e dei ricavi concernenti gli apparati in sede d'utente, provvedendo a certificare che i costi degli apparati in sede di utente attribuiti al servizio di terminazione non siano anche remunerati dai clienti. 4. La relazione accerta inoltre l'orientamento al costo dei prezzi relativi ai servizi di interconnessione ed accesso forniti nel corso del 2006 all'operatore Multilink S.p.A. dall'operatore Infracom Italia S.p.A., afferenti ai costi presentati a giustificazione del prezzo di terminazione richiesto. 5. La relazione di cui al precedente comma 1 e' sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari ed e' trasmessa all'Autorita' insieme al provvedimento di approvazione del competente organo societario. 6. L'efficacia dell'applicazione dei prezzi in deroga di cui all'art. 1 e' subordinata alla presentazione di cui al precedente comma 5. La presente delibera, unitamente al suo allegato, e' notificata all'operatore Multilink S.p.A., ora Infracom Network Application S.p.A., e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. La presente delibera, priva degli allegati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, il presente atto puo' essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di 60 giorni dalla notifica del medesimo. Roma, 5 giugno 2008 IL PRESIDENTE: Calabro' I COMMISSARI RELATORI: D'Angelo - Mannoni