IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visti: l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna; Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilita' riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/99; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; Visti: l'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'assegnazione dei posti per attivita' di sostegno agli alunni portatori di handicap; Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/2003; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 3, commi 88-90»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 1, comma 128»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in particolare il capo IV, che ha previsto norme di raccordo e continuita' tra il primo e secondo ciclo; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo; Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/1996; Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80, recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti scolastici; Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006; Vista la circolare ministeriale n. 110 del 14 dicembre 2007 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2008/09; Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo 2004, avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»; Visto l'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina» e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse gia' attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999; Vista la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 gennaio 2006, recante «proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione», con la quale e' stata disposta la proroga: all'anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; all'anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di primo grado secondo la previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1982; il rinvio all'anno scolastico 2008/2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui al decreto legislativo n. 226/2005; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto in particolare l'art. 1, comma 605, che prevede che per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'Amministrazione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione adotti provvedimenti che prevedano «nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4; Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 25 ottobre 2007, in particolare l'art. 1 che, tra l'altro, prevede il ripristino del tempo pieno nella scuola primaria secondo il modello di cui all'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato; Visto in particolare l'art. 2, commi da 411 a 414, che per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'Amministrazione scolastica, anche attraverso misure di carattere strutturale, prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti: «411. a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, e' subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione; c) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001, n. 333, e' sostituito dal seguente: "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331"; 412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche' quelle derivanti dagli interventi di cui al comma i, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 413. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo' superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalita' e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita' devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonche' la possibilita'" fino a: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.»; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Decreta: Art. 1. Consistenze dotazioni 1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2008/2009 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» e «H» e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze sono la conseguenza dell'intervento di contenimento delle classi e degli organici del personale docente e che, insieme ad altre modalita' organizzative, quali il migliore utilizzo del personale di ruolo, gli interventi sul sostegno, legati alla rimodulazione organizzativa sull'organico di fatto e quelli di riassorbimento dei soprannumerari e degli inidonei, ed altre azioni di cui alla tabella H, nonche' al contestuale parallelo intervento sull'organico del personale ATA, concorrono al raggiungimento del complessivo obiettivo di contenimento previsto dalla legge finanziaria 2008. 2. Le dotazioni organiche, definite in base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'. Sono determinate, altresi', in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, nonche', per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007. 3. Per la scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli organici funzionali, cosi' come previste rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. 4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni. 5. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «B1», mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «A1». Entrambe le tabelle «A1» e «B1» costituiscono parte integrate del presente decreto. 6. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.