IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visti:  l'art.  1,  comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche'  l'art.  26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e
l'art.  1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti
l'organico  funzionale  rispettivamente  della  scuola  elementare  e
materna;
  Visto  l'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto
l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e
grado;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 giugno  2006, n. 47, e la nota
esplicativa  prot.  n.  721  del  22 giugno  2006,  che  ha  disposto
l'elevazione  sino  al 20% dei limiti di flessibilita' riservati alle
istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi
dell'art.  8  del  regolamento  in materia di autonomia scolastica n.
275/99;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, in materia di
curricoli delle istituzioni scolastiche;
  Visti:  l'art.  40,  comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente  l'assegnazione  dei posti per attivita' di sostegno agli
alunni portatori di handicap;
  Vista   la  legge  20 agosto  2001,  n.  333,  di  conversione  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
  Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto
legislativo  25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la
scuola,  l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione artistica e musicale;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della citata
legge n. 53/2003;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato e in
particolare l'art. 3, commi 88-90»;
  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato e in
particolare l'art. 1, comma 128»;
  Visto   il   decreto   legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  in
particolare  il  capo  IV,  che  ha  previsto  norme  di  raccordo  e
continuita' tra il primo e secondo ciclo;
  Visto  il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete
scolastica,  la  formazione  delle  classi  e la determinazione degli
organici del personale della scuola;
  Visto  il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme
sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
  Visti  il  decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto
interministeriale  18 dicembre  2002, n. 131, nella parte relativa ai
parametri  minimi  contemplati  per  il  funzionamento dei convitti e
degli  educandati  dello Stato, e alla definizione degli organici del
personale educativo;
  Visto  il  decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41, relativo
alla  riduzione  del  carico  orario  settimanale  di  lezione  degli
istituti  professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della
legge n. 296/1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80, recante
disposizioni  in  materia  di  interventi  didattici  finalizzati  al
recupero dei debiti scolastici;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  22 agosto  2007,  n.  139,
regolamento  recante  norme  in  materia  di adempimento dell'obbligo
scolastico  emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge
n. 296/2006;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  110  del  14 dicembre  2007
riguardante  le  iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2008/09;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo
2004,  avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
- indicazioni e istruzioni»;
  Visto  l'art.  35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289,  che  prevede  che  «le cattedre costituite con orario inferiore
all'orario  obbligatorio  di  insegnamento  dei docenti, definito dal
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, sono ricondotte a 18 ore
settimanali,  anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi
diversi  da  quelli  previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina» e
che,  in  via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in
cui,   nelle   singole   istituzioni   scolastiche,   non  vengano  a
determinarsi   situazioni   di   soprannumerarieta',  escluse  quelle
derivanti  dall'utilizzazione,  per  il  completamento  fino a 18 ore
settimanali  di  insegnamento  di frazioni di orario gia' comprese in
cattedre costituite fra piu' scuole;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero della
pubblica istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella  legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale
e'  stato  istituito  il  Ministero  della pubblica istruzione e sono
state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse gia' attribuite
al   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del
30 luglio 1999;
  Vista  la  legge  12 luglio  2006,  n.  228,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 gennaio 2006, recante
«proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Ulteriori  proroghe  per  l'esercizio  di  deleghe  legislative  e in
materia  di  istruzione»,  con la quale e' stata disposta la proroga:
all'anno  scolastico  2007-2008  del  regime  transitorio concernente
l'accesso  anticipato  alla scuola dell'infanzia; all'anno scolastico
2008/2009  delle  disposizioni  per la definizione degli organici del
personale  docente  della scuola secondaria di primo grado secondo la
previsione  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1982;
il  rinvio  all'anno  scolastico  2008/2009  dell'avvio della riforma
dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  cui  al  decreto
legislativo n. 226/2005;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma 605,  che prevede che per
meglio   qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'  dell'Amministrazione
scolastica,    il   Ministro   della   pubblica   istruzione   adotti
provvedimenti che prevedano «nel rispetto della normativa vigente, la
revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei
parametri  per  la  formazione delle classi al fine di valorizzare la
responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche,
individuando  obiettivi,  da  attribuire  ai  dirigenti responsabili,
articolati  per  i  diversi  ordini  a  gradi  di scuola e le diverse
realta'  territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 176 del 25 ottobre 2007, in particolare
l'art.  1  che,  tra  l'altro,  prevede il ripristino del tempo pieno
nella  scuola  primaria  secondo  il  modello  di  cui  all'art. 130,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello stato;
  Visto  in  particolare l'art. 2, commi da 411 a 414, che per meglio
qualificare  il  ruolo e l'attivita' dell'Amministrazione scolastica,
anche  attraverso misure di carattere strutturale, prevede l'adozione
dei seguenti provvedimenti:
  «411. a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione
liceale,  l'attivazione  delle  classi  prime  dei corsi sperimentali
passati  ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del
26 giugno  2000, e' subordinata alla valutazione della congruenza dei
quadri  orari  e  dei  piani  di  studio  con  i  vigenti ordinamenti
nazionali;
    b) il  numero  delle  classi  prime e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai  diversi  indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento.  Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso  tipo,  le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
    c)  il  secondo  periodo  del  comma 1 dell'art. 3 della legge 20
agosto  2001,  n.  333,  e'  sostituito dal seguente: "Incrementi del
numero  delle  classi,  ove  necessario,  sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore
generale   regionale,   secondo   i   parametri  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331";
  412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a
619  del medesimo articolo, nonche' quelle derivanti dagli interventi
di   cui   al  comma i,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  del  presente
articolo sono  complessivamente  determinate  come  segue:  euro  535
milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218
milioni  per  l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno
2011.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da
a)  a d),  del  presente  articolo,  si applica la procedura prevista
dall'art.  1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
  413.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 605, lettera b),
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli  insegnanti  di  sostegno,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2008/2009,  non  puo'  superare  complessivamente il 25 per cento del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto
dell'anno   scolastico   2006/2007.   Il   Ministro   della  pubblica
istruzione,   con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, definisce modalita' e criteri per il
conseguimento  dell'obiettivo  di  cui  al  precedente  periodo. Tali
criteri  e  modalita'  devono  essere  definiti  con riferimento alle
effettive  esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di
integrazione   degli   alunni  diversamente  abili  anche  attraverso
opportune  compensazioni  tra  province  diverse  ed  in  modo da non
superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni
diversamente abili.
  414.  La  dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai docenti di
sostegno  e'  progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010,
fino  al  raggiungimento,  nell'anno  scolastico  2010/2011,  di  una
consistenza  organica  pari  al  70 per cento del numero dei posti di
sostegno  complessivamente  attivati  nell'anno scolastico 2006/2007,
fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in materia di assunzioni
previsto  dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.  Conseguentemente,  anche  al  fine  di evitare la formazione di
nuovo  personale  precario,  all'art.  40,  comma 1, settimo periodo,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
"nonche'  la  possibilita'"  fino  a:  "particolarmente gravi", fermo
restando  il  rispetto  dei  principi  sull'integrazione degli alunni
diversamente  abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate  tutte  le  disposizioni  vigenti  non  compatibili  con  le
disposizioni  previste  dal  comma 3  del  presente  articolo  e  dal
presente comma.»;
  Informate   le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Consistenze dotazioni

  1.  Le  consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente  alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola  secondaria  di  I  e II grado per l'anno scolastico 2008/2009
sono  quelle  riportate  rispettivamente  nelle allegate tabelle «A»,
«B»,  «C»,  «D», «E», «F», «G» e «H» e costituiscono parte integrante
del  presente  provvedimento.  Tali  consistenze  sono la conseguenza
dell'intervento  di  contenimento  delle  classi e degli organici del
personale  docente  e  che, insieme ad altre modalita' organizzative,
quali il migliore utilizzo del personale di ruolo, gli interventi sul
sostegno,  legati  alla  rimodulazione organizzativa sull'organico di
fatto e quelli di riassorbimento dei soprannumerari e degli inidonei,
ed  altre  azioni  di  cui  alla  tabella  H,  nonche' al contestuale
parallelo  intervento  sull'organico del personale ATA, concorrono al
raggiungimento  del  complessivo  obiettivo  di contenimento previsto
dalla legge finanziaria 2008.
  2.  Le  dotazioni  organiche,  definite  in  base  alla  previsione
dell'entita'   della  popolazione  scolastica  e  con  riguardo  alle
esigenze  degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado
di  densita'  demografica  delle  varie province di ciascuna regione,
della   distribuzione   della   popolazione  tra  i  comuni  di  ogni
circoscrizione  provinciale,  delle  caratteristiche geo-morfologiche
dei  territori  interessati,  delle  condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realta'. Sono determinate, altresi', in
relazione  all'articolazione  e  alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni  scolastiche  rapportate  al  numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni
edilizie,   secondo  parametri  e  i  criteri  previsti  dal  decreto
ministeriale  24 luglio  1998,  n.  331  e  dal  decreto ministeriale
3 giugno  1999,  n.  141,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,
nonche',  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di cui all'art. 2,
comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007.
  3.  Per  la  scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, le citate
consistenze  tengono  conto  anche  delle  situazioni  relative  agli
organici  funzionali, cosi' come previste rispettivamente dal decreto
ministeriale  24 luglio  1998,  n.  331  e dal decreto ministeriale 6
agosto 1999, n. 200.
  4.   Con   riferimento   all'istruzione  secondaria,  le  dotazioni
organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei
diversi  curricoli  e  alle condizioni di funzionamento delle singole
istituzioni.
  5.  Ai  fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7,
comma 4,  della  legge  28 marzo  2003, n. 53, le dotazioni organiche
della  scuola  primaria  (tabella B) sono incrementate del numero dei
posti  riportati  nella  tabella  «B1», mentre le dotazioni organiche
della  scuola  dell'infanzia (tabella A) sono incrementate del numero
dei  posti  riportati  nella tabella «A1». Entrambe le tabelle «A1» e
«B1» costituiscono parte integrate del presente decreto.
  6.  I  direttori  regionali,  ai  fini dell'acquisizione dei dati e
degli   elementi   utili  relativi  all'andamento  della  popolazione
scolastica  nelle  realta'  territoriali  di  propria  competenza, si
avvalgono    della    collaborazione   dell'apposita   struttura   di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio,  confronti  e  di  consultazioni  con la partecipazione dei
responsabili   dei   USP  e  dei  dirigenti  scolastici,  finalizzati
all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonche'  alla  individuazione  e  definizione  degli  aspetti e delle
situazioni problematiche.