Art. 11.

       Scuole funzionanti presso educandati femminili statali

  Le  classi  e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e
grado  funzionanti  presso  gli  Educandati femminili statali, di cui
all'art.  204  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
determinati  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto e sono
assunti   nell'organico  di  diritto  nei  limite  delle  consistenze
organiche provinciali.