Art. 11. Scuole funzionanti presso educandati femminili statali Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei limite delle consistenze organiche provinciali.