Art. 13.

                 Gestione delle situazioni di fatto

  1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 411,  lettera c) della legge n.
244/2007  (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi   del   numero   delleclassi  dell'istruzione  primaria  e
dell'istruzione  secondaria  solo  in caso di inderogabili necessita'
legate  all'aumento  effettivo  del numero degli alunni rispetto alle
previsioni,  previa  autorizzazione  del direttore generale regionale
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  di cui al decreto ministeriale
24 luglio  1998,  n.  331,  come  modificato ed integrato dal decreto
ministeriale  3 giugno  1999  n.  141,  dal decreto interministeriale
18 dicembre  2002  n.  131,  dal  decreto interministeriale n. 57 del
20 luglio 2004 e dal presente decreto.
  2.  Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi  dirigenti  scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni
rispetto  alla  previsione,  procedono  all'accorpamento delle classi
secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
  3.  Non  sono  ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo  l'inizio  dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di
alunni  conseguenti  al  mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica  sia  stata  programmata  dopo  il 31 agosto. In presenza di
alunni  che  non  hanno  saldato  il  debito, non si procede comunque
all'istituzione  o  allo  sdoppiamento delle classi qualora il numero
degli alunni per classe non superi le 31 unita'.
  4.  Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e  debbono  rivelarsi  assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di
cui  all'art.  9  del  decreto ministeriale n. 331/1998 relativo alla
possibilita'  di derogare, in misura non superiore al 10 %, al numero
massimo  e  minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di
istruzione.  Le  proposte  di  variazioni  delle classi devono essere
tempestivamente  comunicate,  comunque,  non  oltre  il 10 luglio, al
competente  direttore  regionale  e  agli  USR di riferimento, per la
prevista autorizzazione di cui al comma 1.
  5.  Ulteriori  posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di  quelle  ospedaliere  e  delle  attivita'  inerenti  ai  corsi  di
istruzione  per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997,  n.  455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere  attivati  in  presenza di personale in esubero, che non possa
essere  utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al
termine delle attivita' didattiche.