Art. 14.

                       Verifica e monitoraggio

  1.  Gli  Uffici  regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in
itinere  della consistenza delle dotazioni organiche definite in base
alle  disposizioni  del  presente decreto, al fine di assicurare, nel
rispetto  dei  contingenti  di  posti assegnati, la rispondenza delle
dotazioni   stesse   agli  obiettivi  formativi.  I  medesimi  uffici
effettuano,  inoltre,  il  monitoraggio  delle  operazioni  di  avvio
dell'anno  scolastico,  vigilando  sul  puntuale  espletamento  delle
operazioni  stesse  e  affinche'  gli  incrementi  delle classi e dei
posti,  compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle
effettive, inderogabili necessita'.
  2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale
assicura  la  verifica costante dell'andamento delle operazioni anche
sotto   il  profilo  dell'incidenza  sulla  spesa  e  della  rigorosa
osservanza  della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i
direttori  generali  regionali,  si avvalgono dell'apposita struttura
costituita  presso  ciascuno  ufficio  scolastico  regionale  per gli
aggiornamenti  nell'ambito  del  sistema e la necessaria circolarita'
delle informazioni.