Art. 2.

                        Dotazioni provinciali

  1.   I   direttori  generali  degli  uffici  scolastici  regionali,
informate   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie  del  vigente
contratto   collettivo   nazionale   di   comparto,  provvedono  alla
ripartizione   delle  consistenze  organiche  tra  le  circoscrizioni
provinciali  di  competenza, avendo cura, altresi', di sensibilizzare
le   Regioni   sull'attuazione   del  piano  dell'offerta  formativa.
L'assegnazione   delle   risorse  e'  effettuata  con  riguardo  alle
specifiche  esigenze  ed  alle  diverse  tipologie  e  condizioni  di
funzionamento    delle    istituzioni   scolastiche,   nonche'   alle
possibilita'   di   impiego   flessibile  delle  stesse  risorse,  in
conformita'  di  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275,  che  detta  norme in materia di
autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Nella determinazione dei
contingenti   provinciali   deve,   altresi',   tenersi  conto  delle
situazioni  di  disagio  legate  a  specifiche situazioni locali, con
particolare   riguardo  alle  zone  montane  e  alle  piccole  isole;
specifico  riguardo  si  dara'  anche alle zone in cui siano presenti
tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
  2.   I   direttori  generali  regionali,  previa  informativa  alle
organizzazioni   sindacali,  possono  operare  compensazioni  tra  le
dotazioni  organiche  dei vari gradi di istruzione, nonche' disporre,
per  far  fronte  a situazioni ed esigenze di particolare criticita',
anche   ai   fini   della   prosecuzione  di  progetti  di  rilevanza
pedagogica-didattica,   formativa   e  sociale,  l'accantonamento  di
un'aliquota  di  posti  delle dotazioni regionali di cui alle tabelle
allegate.
  3.  Le  dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale  dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti
delle  istituzioni  scolastiche  interessate nel limite dell'organico
regionale   assegnato.   A   tal   fine,   i   dirigenti   scolastici
rappresentano,   adeguatamente  motivandole,  al  direttore  generale
regionale  le  esigenze  definite  nel piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di  efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che,
sulla  base  dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi
anni,  dei  dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' degli
altri  elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze.
  4.  I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate   dai   dirigenti   scolastici,  procedono  alle  opportune
verifiche  e  controlli  ed  alla eventuale attivazione di interventi
modificativi  delle  previsioni  effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche,   e   rendano   definitivi   i   dati,  dandone  formale
comunicazione  alle  istituzioni scolastiche interessate e al Sistema
informativo.
  5.  I  direttori  generali  regionali  al  fine  di  conseguire gli
obiettivi  fissati  dall'art.  1, commi 605 e seguenti della legge 27
dicembre  2006,  n. 296 (finanziaria 2007), come rimodulati dall'art.
2,  comma 412, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso
la    valorizzazione    della   responsabilita'   delle   istituzioni
scolastiche,  possono  prevedere  di  non procedere allo sdoppiamento
delle  classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i
parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modifiche ed integrazioni.