Art. 2. Dotazioni provinciali 1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura, altresi', di sensibilizzare le Regioni sull'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' alle possibilita' di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si dara' anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono. 2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' degli altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze. 4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. 5. I direttori generali regionali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 1, commi 605 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come rimodulati dall'art. 2, comma 412, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso la valorizzazione della responsabilita' delle istituzioni scolastiche, possono prevedere di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni.