Art. 3.

                           Scuola primaria

  1.  L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative,
didattiche  e  del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 59/2004.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, e'
reintrodotta  l'organizzazione  di  classi funzionanti a tempo pieno,
con  orario  settimanale  di  quaranta  ore,  comprensivo  del  tempo
dedicato  alla  mensa  di cui all'art. 130 del decreto legislativo n.
294/1994.  La  predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della
dotazione  complessiva  dell'organico  di  diritto determinata con il
presente   decreto  interministeriale  emanato  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Il numero dei posti per le
attivita'  di  tempo pieno devono essere attivati a livello nazionale
nel  rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per
il  personale  della  scuola  e senza nuovi o maggiori oneri a carico
delle finanza pubblica.
  Classi  a  tempo  pieno possono essere attivate solo in presenza di
strutture  idonee, l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa,
deve essere previsto di norma in 40 ore e la programmazione didattica
deve    prevedere    l'orario   obbligatoriamente   antimeridiano   e
pomeridiano.
  3.  L'insegnamento  della  lingua  inglese, e' impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe,  mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel
primo  biennio,  per  tre  ore  per classe alla settimana nel secondo
biennio.
  4.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito
dai  docenti  della  classe  in possesso dei requisiti richiesti o da
altro  docente  facente  parte  dell'organico  di  istituto sempre in
possesso  di  tali  requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici
porranno  in  essere  tutti  gli accorgimenti organizzativi affinche'
tutti  i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso
dei  requisiti  richiesti,  impartiscano  l'insegnamento delle lingua
straniera   nelle   due  classi  del  modulo.  Solo  per  le  ore  di
insegnamento  di lingua straniera che non sia stato possibile coprire
attivando  la  citata  procedura  possono  essere  istituiti posti da
assegnare   a   docenti   specialisti,  nel  limite  del  contingente
regionale.  Di  regola  viene  costituito un posto ogni 7 o 8 classi,
sempreche'  per  ciascun  posto  si  raggiugnano  almeno  18  ore  di
insegnamento.