Art. 4.

          Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

  1.  Al  fine  della  piena  valorizzazione  dell'autonomia  e della
migliore  qualificazione  dei  servizi  scolastici, la determinazione
delle  risorse  da  assegnare  a  ciascuna  istituzione e' effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle  connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap,
e  tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni
staccate, sedi coordinate e corsi serali.
  2. Ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 27 dicembre 2002
n.  289,  le  cattedre  costituite  con  orario  inferiore all'orario
obbligatorio  di  insegnamento  dei  docenti,  definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche  mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da
quelli    previsti    dai   decreti   costitutivi   delle   cattedre,
salvaguardando  l'unitarieta'  d'insegnamento di ciascuna disciplina.
Il  disposto  di cui al presente comma trova applicazione nel caso in
cui  nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi
situazioni  di  soprannumerarieta',  fatta  eccezione per le cattedre
costituite   tra   piu'  scuole  per  le  quali  la  possibilita'  di
salvaguardare  la  titolarita'  va accertata una volta soddisfatte le
esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.
  I   posti   costituiti   ai  soli  fini  della  salvaguardia  delle
titolarita' non sono disponibili per le operazioni di mobilita'. Tale
procedura  si  applica  anche  all'istruzione professionale stante la
riduzione  dell'orario  settimanale  di  lezione disposta con decreto
ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007.
  Nelle  scuole  secondarie  di primo grado le cattedre relative alle
classi  di  concorso  A028,  A030, A032 e alla lingua straniera, sono
ricondotte  a  18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile
utilizzare,  dopo  la  formazione  delle  cattedre interne ed esterne
secondo  la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti in
ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario esterne.
  3.  Per  l'ottimale  utilizzo  delle  risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna   sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede  alla
costituzione  di  posti  orario tra le diverse sedi (anche associate)
della  stessa  scuola.  In  presenza di docente titolare in una delle
sedi  sopraindicate,  la  titolarita'  va salvaguardata se nella sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari,  la  titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in
base  al  maggior  apporto  di  orario; in caso di uguale consistenza
oraria  degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
  4.  Nei  corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente  utilizzando  ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
  5.  Qualora  gli  spezzoni  residui  non  possono essere utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa   per  la  costituzione  di  posti  di  insegnamento  tra
istituzioni  scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
  6.  I  dirigenti  scolastici,  fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti,   prima   di  procedere  alle  assunzioni  a  tempo
determinato  di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino
a  6  ore  ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione,  con  il loro
consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.