Art. 4. Disposizioni generali per l'istruzione secondaria 1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. 2. Ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', fatta eccezione per le cattedre costituite tra piu' scuole per le quali la possibilita' di salvaguardare la titolarita' va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarita' non sono disponibili per le operazioni di mobilita'. Tale procedura si applica anche all'istruzione professionale stante la riduzione dell'orario settimanale di lezione disposta con decreto ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007. Nelle scuole secondarie di primo grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti in ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario esterne. 3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu' titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 5. Qualora gli spezzoni residui non possono essere utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.