Art. 5.

                    Scuola secondaria di I grado

  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche  e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del
decreto    legislativo   n.   59/2004,   integrato   dal   capo   IV,
articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
  2.  Tenuto  conto della proroga all'anno scolastico 2008/2009 della
fase  transitoria  di  attivazione  del  nuovo  ordinamento, disposta
dall'art.  1,  comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228, l'assetto
organico  della  scuola secondaria di I grado e' confermato secondo i
criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  1  della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i
posti  per  le  attivita'  di tempo prolungato devono essere attivati
nell'ambito  della  dotazione  complessiva  dell'organico  di diritto
determinata  con  il  presente  decreto  interministeriale emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei
posti  per  le attivita' di tempo prolungato devono essere attivati a
livello  nazionale  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  previsti a
legislazione  vigente  per  il personale della scuola e senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
  Classi  a tempo prolungato di cui al decreto ministeriale 22 luglio
1983,  possono essere attivate solo in presenza di adeguate strutture
edilizie e attrezzature idonee; l'orario settimanale, ivi compreso il
tempo  mensa, deve essere stabilito in non meno di 36 fino a 40 ore e
l'organizzazione    della    didattica    deve   prevedere   l'orario
obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.