Art. 7.

Dotazione  organica  dei  centri  provinciali  per l'istruzione degli
                               adulti

  L'organizzazione e la dotazione organica dei centri provinciali per
l'istruzione  degli  adulti  e'  regolata  dal  decreto  ministeriale
25 ottobre  2007  emanato  in  applicazione  della legge dell'art. 1,
comma 632,   della  legge  27 dicembre  2006  n.  296.  In  relazione
all'attuazione  progressiva  della  citata disposizione, la dotazione
organica   assegnata  a  livello  regionale  ai  centri  territoriali
permanenti  per  l'istruzione  e la formazione in eta' adulta, rimane
confermata  nelle  attuali  consistenze  e  non  puo' superare quella
relativa  all'organico  di  diritto  dell'anno  scolastico 2007/2008.
Eventuali  variazioni,  debitamente  motivate,  sono  consentite solo
entro  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche assegnate ad ogni
singola regione.