Art. 8. Sezioni ospedaliere Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita' ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.