Art. 8.

                         Sezioni ospedaliere

  Limitatamente  alle  sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria
di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n.
168,  istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione
delle  dotazioni  organiche,  sia  per gli insegnamenti comuni di cui
all'art.  4,  comma 3  dello  stesso  decreto,  sia  per  le  aree di
indirizzo,  e'  effettuata  in  organico  di diritto avendo esclusivo
riguardo   alle   risorse  umane  e  alle  professionalita'  ritenute
indispensabili  per  la  piu' corretta e proficua azione didattica in
ambiente di cura.