Art. 9.

                   Dotazione organica di sostegno

  1.  A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2,
comma 413,  della  legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti
di  sostegno  per l'integrazione degli alunni disabili e' determinata
sulla  base  del  25  per cento delle sezioni e delle classi previste
nell'organico   di   diritto  dell'anno  scolastico  2006/2007.  Tale
dotazione  fissa  le  complessive  quantita'  dei  posti  di sostegno
annualmente  attivabili  a  livello nazionale ed e' comprensiva delle
eventuali   deroghe   necessarie   per  l'integrazione  degli  alunni
disabili.
  2.  Per  l'anno  scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno
complessivamente  attivabili  in  ciascuna  regione,  compresi quelli
dell'organico  di  diritto,  non puo' superare le quantita' stabilite
nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale
il  graduale  raggiungimento  del  rapporto  medio  nazionale  di  un
insegnante ogni due alunni diversamente abili.
  3.  La  dotazione  organica  di  diritto  dei posti di sostegno per
l'anno  scolastico  2008/09  e'  stabilita  nella medesima tabella E,
colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione
di  diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La
progressiva  e  graduale  rideterminazione  dei  posti di sostegno in
organico  di  diritto  per il triennio 2008-2010, prevista dal citato
art.  2,  comma 414  della  legge n. 244/2007, fino al raggiungimento
nell'a.s.   2010/2011   del  70  per  cento  dei  posti  di  sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 e' riportata
nella tabella F.
  5.  I  direttori  generali  regionali  sentite le regioni, gli enti
locali  e  le  altre  istituzioni pubbliche competenti individuano di
comune  accordo  le  modalita'  di  distribuzione  delle  risorse  di
personale  e  materiali  utili all'integrazione dell'alunno disabile,
anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
  6. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per  ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei
limiti  della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e
quelle  dell'adeguamento  dell'organico  alle  situazioni  di diritto
secondo le quantita' riportate nella colonna B della tabella E.
  7.  Nell'ambito  dei  contingenti  assegnati  i  direttori generali
regionali  assicurano  la  distribuzione degli insegnanti di sostegno
correlata  alla  effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche
conto  delle  risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti
locali.
  8.  Sulle disponibilita' corrispondenti alla differenza tra i posti
della  dotazione  regionale  complessiva  di cui al comma 2, e quelli
attivati  in  organico  di  diritto  di cui al comma 3 possono essere
assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a
tempo  indeterminato,  ovvero  possono  essere  disposte assunzioni a
tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche.