Art. 9. Dotazione organica di sostegno 1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili e' determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantita' dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed e' comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni disabili. 2. Per l'anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell'organico di diritto, non puo' superare le quantita' stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 3. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2008/09 e' stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2, comma 414 della legge n. 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 e' riportata nella tabella F. 5. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalita' di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole. 6. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantita' riportate nella colonna B della tabella E. 7. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali. 8. Sulle disponibilita' corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche.