Art. 10.

           (( Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

  1.  Alla  legge  31 maggio  1965, n. 575 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche'   ai   soggetti   indiziati   di   uno  dei  reati  previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2.  - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono  essere  proposte  dal  procuratore  nazionale antimafia, dal
procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto  ove  dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione  investigativa  antimafia,  anche  se  non  vi  e' stato il
preventivo  avviso,  le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di  residenza  o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma
dell'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni.
  2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente  condannata  per  un  delitto  non  colposo,  con  la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto  alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'articolo  4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.
  3.  Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure  di  prevenzione  richieste  ai sensi della presente legge, le
funzioni  di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della
Repubblica di cui al comma 1»;
    c) all'articolo 2-bis:
      1)   al   comma 1,   dopo  le  parole:  «Il  procuratore  della
Repubblica»   sono  inserite  le  seguenti:  «,  il  direttore  della
Direzione investigativa antimafia»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis.  Le  misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere  richieste  e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali
possono  essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto
per  la  loro  applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso
del  procedimento  esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque
degli aventi causa»;
    d) all'articolo 2-ter:
      «1)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "A  richiesta  del
procuratore  della  Repubblica,"  sono  inserite  le  seguenti:  "del
direttore della Direzione investigativa antimafia,";
      2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Con  l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone
la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti
e'  instaurato  il  procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza   e  di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o
giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita' a
qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita'  economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";
      3)   al  sesto  e  al  settimo  comma,  dopo  le  parole:  "del
procuratore  della  Repubblica,"  sono  inserite  le  seguenti:  "del
direttore della Direzione investigativa antimafia,";
      4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  "Se  la  persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di
prevenzione  disperde,  distrae,  occulta o svaluta i beni al fine di
eludere  l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su
di  essi,  il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano  essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
  La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei
confronti  del  quale  potrebbe  essere  disposta,  nei  riguardi dei
successori  a  titolo  universale  o particolare, entro il termine di
cinque anni dal decesso.
  Quando  risulti  che  beni  confiscati con provvedimento definitivo
dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione  siano rientrati, anche per
interposta  persona,  nella  disponibilita'  o sotto il controllo del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la
revoca  dell'assegnazione  o della destinazione da parte dello stesso
organo che ha disposto il relativo provvedimento.
  Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti  a  terzi,  con  la  sentenza  che  dispone la confisca il
giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
  Ai  fini  di  cui  al  comma precedente,  fino a prova contraria si
presumono fittizi:
    a)  i  trasferimenti  e  le intestazioni, anche a titolo oneroso,
effettuati  nei  due  anni  antecedenti  la  proposta della misura di
prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del
coniuge  o  della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
    b)  i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito o
fiduciario,  effettuati  nei  due  anni antecedenti la proposta della
misura di prevenzione";
    e)  all'articolo  3-bis,  settimo  comma,  dopo  le  parole:  "su
richiesta   del   procuratore  della  Repubblica"  sono  inserite  le
seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
    f)  all'articolo  3-quater,  ai  commi 1 e 5, dopo le parole: "il
procuratore  della  Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il
tribunale  del  capoluogo del distretto, il direttore della Direzione
investigativa antimafia";
    g)  all'articolo  10-quater,  secondo  comma, dopo le parole: "su
richiesta   del   procuratore  della  Repubblica"  sono  inserite  le
seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riportano  gli  articoli 1,  2-bis, 2-ter, 3-bis,
          3-quater  e  10-quater  della  legge 31 maggio 1975, n. 575
          recante   «Disposizioni   contro  la  mafia»  (in  Gazzetta
          Ufficiale  5 giugno  1965,  n.  138)  come modificati dalla
          presente legge:
              «Art.  1. - La presente legge si applica agli indiziati
          di  appartenere  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  alla
          camorra   o  ad  altre  associazioni,  comunque  localmente
          denominate,  che perseguono finalita' o agiscono con metodi
          corrispondenti  a quelli delle associazioni di tipo mafioso
          nonche'  ai  soggetti  indiziati  di uno dei reati previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
              «Art.  2-bis  -  1. Il procuratore della Repubblica, il
          direttore  della  Direzione  investigativa  antimafia, o il
          questore    territorialmente    competente   a   richiedere
          l'applicazione  di  una  misura  di  prevenzione procedono,
          anche  a  mezzo  della  guardia  di finanza o della polizia
          giudiziaria,   ad   indagini  sul  tenore  di  vita,  sulle
          disponibilita'  finanziarie  e  sul patrimonio dei soggetti
          indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta
          la  misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
          pubblica  sicurezza  con  o  senza  divieto  od  obbligo di
          soggiorno,  nonche', avvalendosi della guardia di finanza o
          della   polizia  giudiziaria,  ad  indagini  sull'attivita'
          economica  facente  capo  agli  stessi  soggetti allo scopo
          anche di individuare le fonti di reddito.
              2.  Accertano,  in  particolare, se dette persone siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni  all'esercizio  di attivita' imprenditoriali e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici    registri,   se   beneficiano   di   contributi,
          finanziamenti  o  mutui agevolati ed altre erogazioni dello
          stesso  tipo,  comunque  denominate,  concesse o erogate da
          parte  dello  Stato,  degli enti pubblici o delle Comunita'
          europee.
              3.  Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
          coniuge,  dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi  od  associazioni,  del  cui patrimonio i soggetti
          medesimi  risultano  poter  disporre  in  tutto o in parte,
          direttamente o indirettamente.
              4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
          prevede   debba   essere  disposta  la  confisca  ai  sensi
          dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
          procuratore   della   Repubblica  o  il  questore,  con  la
          proposta,  possono  richiedere  al presidente del tribunale
          competente  per  l'applicazione della misura di prevenzione
          di  disporre  anticipatamente  il  sequestro dei beni prima
          della fissazione dell'udienza.
              5.  Il  presidente  del  tribunale provvede con decreto
          motivato  entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
          eventualmente  disposto  perde efficacia se non convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano  le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
          2-ter;  se  i  beni  sequestrati  sono intestati a terzi si
          applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
          art. 2-ter.
              6.  Il  procuratore  della  Repubblica  e  il  questore
          possono  richiedere,  direttamente o a mezzo di ufficiali o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio  della
          pubblica  amministrazione,  ad ogni ente creditizio nonche'
          alle  imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e
          copia  della  documentazione  ritenuta  utile ai fini delle
          indagini   nei   confronti   dei   soggetti   di   cui   ai
          commi precedenti.  Previa  autorizzazione  del  procuratore
          della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di
          polizia  giudiziaria  possono  procedere al sequestro della
          documentazione  con  le modalita' di cui agli articoli 253,
          254, e 255 del codice di procedura penale.
              6-bis.   Le   misure   di   prevenzione   personali   e
          patrimoniali   possono   essere   richieste   e   applicate
          disgiuntamente.   Le  misure  patrimoniali  possono  essere
          disposte  anche  in caso di morte del soggetto proposto per
          la  loro  applicazione.  Nel caso la morte sopraggiunga nel
          corso  del  procedimento  esso prosegue nei confronti degli
          eredi o comunque degli aventi causa.».
              «Art.   2-ter.   -   Nel  corso  del  procedimento  per
          l'applicazione  di una delle misure di prevenzione previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
          nei  confronti  delle  persone  indicate  nell'art.  1,  il
          tribunale,  ove  necessario,  puo'  procedere  ad ulteriori
          indagini    oltre    quelle    gia'    compiute   a   norma
          dell'articolo precedente.
              Salvo  quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
          legge   22 maggio   1975,   n.  152,  il  tribunale,  anche
          d'ufficio,  ordina  con  decreto  motivato il sequestro dei
          beni  dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
          procedimento   risulta   poter   disporre,  direttamente  o
          indirettamente,    quando    il    loro    valore   risulta
          sproporzionato   al   reddito  dichiarato  o  all'attivita'
          economica  svolta  ovvero quando, sulla base di sufficienti
          indizi,  si  ha  motivo di ritenere che gli stessi siano il
          frutto   di   attivita'  illecite  o  ne  costituiscano  il
          reimpiego.  A  richiesta  del procuratore della Repubblica,
          del  direttore della Direzione investigativa antimafia, del
          questore  o  degli  organi incaricati di svolgere ulteriori
          indagini  a  norma del primo comma, nei casi di particolare
          urgenza   il  sequestro  e'  disposto  dal  Presidente  del
          tribunale  con decreto motivato e perde efficacia se non e'
          convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
               Con  l'applicazione  della  misura  di  prevenzione il
          tribunale  dispone  la confisca dei beni sequestrati di cui
          la   persona,   nei   cui   confronti   e'   instaurato  il
          procedimento,   non   possa   giustificare   la   legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,    risulti    essere   titolare   o   avere   la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito,  o  alla  propria attivita' economica, nonche' dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego. Ai fini del computo dei termini
          suddetti  e  di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
          si  tiene  conto  delle cause di sospensione dei termini di
          durata  della  custodia  cautelare,  previste dal codice di
          procedura penale, in quanto compatibili.
              Il  sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando  e'
          respinta  la  proposta  di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione  o  quando risulta che esso ha per oggetto beni
          di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
          disporre direttamente o indirettamente.
              Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
          questi  sono  chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza  di  un  difensore,  nel termine stabilito dal
          tribunale,   svolgere   in  camera  di  consiglio  le  loro
          deduzioni  e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
          ai fini della decisione sulla confisca.
              I  provvedimenti previsti dal presente articolo possono
          essere   adottati,   su  richiesta  del  procuratore  della
          Repubblica,  del  direttore  della  Direzione investigativa
          antimafia,   o   del   questore,  quando  ne  ricorrano  le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
          provvede  lo  stesso tribunale che ha disposto la misura di
          prevenzione,   con   le  forme  previste  per  il  relativo
          procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  di  cui  al
          precedente comma.
              Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
          della  persona  alla quale potrebbe applicarsi la misura di
          prevenzione,  il  procedimento  di  prevenzione puo' essere
          proseguito  ovvero  iniziato,  su  proposta del procuratore
          della    Repubblica    del    direttore   della   Direzione
          investigativa  antimafia,  o del questore competente per il
          luogo  di  ultima  dimora  dell'interessato,  ai  soli fini
          dell'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui  al presente
          articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
          che   siano   il   frutto   di   attivita'  illecite  o  ne
          costituiscano il reimpiego.
              Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
          di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
              In  ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
          disposti  anche  in relazione a beni sottoposti a sequestro
          in  un  procedimento  penale,  ma  i  relativi effetti sono
          sospesi  per  tutta la durata dello stesso, e si estinguono
          ove  venga  disposta  la confisca degli stessi beni in sede
          penale.
              Se  la  persona nei cui confronti e' proposta la misura
          di  prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
          al  fine  di  eludere  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
          sequestro  o  di  confisca  su  di  essi, il sequestro e la
          confisca  hanno  ad  oggetto  denaro o altri beni di valore
          equivalente.  Analogamente  si  procede  quando  i beni non
          possano    essere    confiscati    in   quanto   trasferiti
          legittimamente,  prima  dell'esecuzione  del  sequestro,  a
          terzi in buona fede.
              La  confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
          soggetto  nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
          nei   riguardi   dei   successori  a  titolo  universale  o
          particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
              Quando  risulti  che  beni confiscati con provvedimento
          definitivo  dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione siano
          rientrati,    anche    per    interposta   persona,   nella
          disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
          al  provvedimento  di  confisca, si puo' disporre la revoca
          dell'assegnazione  o  della  destinazione  da  parte  dello
          stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
              Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
          intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
          la  confisca  il  giudice dichiara la nullita' dei relativi
          atti di disposizione.
              Ai  fini  di  cui  al  comma precedente,  fino  a prova
          contraria si presumono fittizi:
                a)  i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
          oneroso,  effettuati  nei  due anni antecedenti la proposta
          della  misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
          del  discendente,  del  coniuge o della persona stabilmente
          convivente,  nonche'  dei  parenti  entro  il sesto grado e
          degli affini entro il quarto grado;
                b)  i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo
          gratuito  o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti
          la proposta della misura di prevenzione.».
              «Art.  3-bis.  - Il tribunale, con l'applicazione della
          misura  di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a
          tale  misura versi presso la cassa delle ammende una somma,
          a  titolo  di  cauzione, di entita' che, tenuto conto anche
          delle   sue  condizioni  economiche,  e  dei  provvedimenti
          adottati  a  norma  del  precedente art. 2-ter, costituisca
          un'efficace   remora  alla  violazione  delle  prescrizioni
          imposte.
              Fuori   dei  casi  previsti  dall'art.  6  della  legge
          27 dicembre  1956,  n. 1423, il tribunale puo' imporre alla
          persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
          l'opportunita',  le prescrizioni previste dal secondo e dal
          terzo  comma dell'art.  5  della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423.  Con  il  provvedimento, il tribunale puo' imporre la
          cauzione di cui al comma precedente.
              Il   deposito   puo'   essere  sostituito,  su  istanza
          dell'interessato,  dalla  presentazione  di idonee garanzie
          reali.  Il  tribunale provvede circa i modi di custodia dei
          beni  dati  in  pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
          che   il   decreto   con  il  quale  accogliendo  l'istanza
          dell'interessato   e'   disposta   l'ipoteca   legale   sia
          trascritto   presso   l'ufficio   delle  conservatorie  dei
          registri  immobiliari  del  luogo in cui i beni medesimi si
          trovano.
              Qualora   l'interessato   non  ottemperi,  nel  termine
          fissato  dal  tribunale, all'ordine di deposito o non offra
          garanzie  sostitutive e' punito con la pena dell'arresto da
          sei mesi a due anni.
              Quando   sia   cessata  l'esecuzione  della  misura  di
          prevenzione  o  sia  rigettata  la  proposta,  il tribunale
          dispone  con  decreto  la  restituzione  del  deposito o la
          liberazione della garanzia.
              In  caso  di  violazione  degli  obblighi o dei divieti
          derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
          tribunale  dispone la confisca della cauzione oppure che si
          proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino
          a    concorrenza   dell'ammontare   della   cauzione.   Per
          l'esecuzione,  a  cura  del  cancelliere,  si  osservano le
          disposizioni  dei  primi  due  titoli  del  libro terzo del
          codice  di  procedura  civile  in  quanto  applicabili,  ed
          escluse,  riguardo  ai  beni  costituiti  in  garanzia,  le
          formalita' del pignoramento.
              Qualora,    emesso   il   provvedimento   di   cui   al
          comma precedente,     permangano    le    condizioni    che
          giustificarono  la cauzione, il tribunale, su richiesta del
          procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione
          investigativa  antimafia  o  del  questore  e  con le forme
          previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la
          cauzione  sia rinnovata, anche per somma superiore a quella
          originaria.
              Le  misure patrimoniali cautelari previste dal presente
          articolo  mantengono  la loro efficacia per tutta la durata
          della  misura di prevenzione e non possono essere revocate,
          neppure  in  parte,  se non per comprovate gravi necessita'
          personali o familiari.
              «Art.   3-quater.   -   1.   Quando,  a  seguito  degli
          accertamenti di cui all'art. 2-bis o di quelli compiuti per
          verificare  i  pericoli  di  infiltrazione  da  parte della
          delinquenza  di  tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
          per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate  attivita'
          economiche,    comprese    quelle    imprenditoriali,   sia
          direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
          intimidazione   o  di  assoggettamento  previste  dall'art.
          416-bis  del codice penale o che possa, comunque, agevolare
          l'attivita'  delle  persone  nei  confronti  delle quali e'
          stata  proposta o applicata una delle misure di prevenzione
          di   cui   all'art.  2,  ovvero  di  persone  sottoposte  a
          procedimento  penale  per  taluno  dei delitti indicati nel
          comma 2,  e  non ricorrono i presupposti per l'applicazione
          delle   misure   di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  il
          procuratore   della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo  del  distretto,  il  direttore  della  Direzione
          investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
          tribunale  competente  per  l'applicazione  delle misure di
          prevenzione  nei  confronti delle persone sopraindicate, di
          disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche
          a   mezzo   della   Guardia  di  finanza  o  della  polizia
          giudiziaria,  sulle  predette attivita', nonche' l'obbligo,
          nei  confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita',
          a  qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non
          proporzionato  al  proprio reddito o alla propria capacita'
          economica, di giustificarne la legittima provenienza.
              2.  Quando  ricorrono sufficienti elementi per ritenere
          che  il  libero esercizio delle attivita' economiche di cui
          al  comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti
          delle  quali e' stata proposta o applicata una delle misure
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  ovvero  di  persone
          sottoposte  a  procedimento  penale  per taluno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e
          648-ter   del   codice  penale,  il  tribunale  dispone  la
          sospensione   temporanea   dall'amministrazione   dei  beni
          utilizzabili,   direttamente   o   indirettamente,  per  lo
          svolgimento delle predette attivita'.
              3.  La  sospensione temporanea dall'amministrazione dei
          beni  e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e
          puo'   essere  rinnovata,  per  un  periodo  non  superiore
          complessivamente  a dodici mesi, a richiesta dell'autorita'
          proponente,  del  pubblico ministero o del giudice delegato
          di  cui  all'art.  2-sexies, se permangono le condizioni in
          base alle quali e' stata applicata.
              4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
          nomina  l'amministratore ed il giudice delegato, osservate,
          in    quanto    applicabili,    le    disposizioni    degli
          articoli 2-ter,  quinto,  settimo e ottavo comma, 2-quater,
          2-quinquies,  2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i
          beni  siano  compresi beni immobili o altri beni soggetti a
          pubblica  registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
          deve  essere  trascritto  presso i pubblici registri a cura
          dell'amministratore  nominato  entro  il  termine di trenta
          giorni dall'adozione del provvedimento.
              5.   Quando   vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni
          sottoposti  al  provvedimento  di  cui  al  comma 2 vengano
          dispersi,   sottratti  o  alienati,  il  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
          il  direttore  della Direzione investigativa antimafia o il
          questore  possono  richiedere  al  tribunale di disporne il
          sequestro,    osservate,    in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo
          comma,   2-quater,   2-quinquies,   2-sexies,  2-septies  e
          2-octies.  Il  sequestro e' disposto sino alla scadenza del
          termine stabilito a norma del comma 3.».