(( Art. 10-bis.

Modifiche  al  decreto-legge  8 giugno  1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

  1.  All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356,
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
  «2-ter.  Nel  caso  previsto  dal  comma 2, quando non e' possibile
procedere  alla  confisca  in  applicazione  dellle  disposizioni ivi
richiamate,  il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni  e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',
anche  per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
  2-quater.  Le  disposizioni  del comma 2-bis si applicano anche nel
caso  di  condanna  e di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale per taluno dei
delitti   previsti   dagli   articoli 629,  630  e  648,  esclusa  la
fattispecie  di  cui  al  secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice
penale,  nonche'  dall'articolo  12-quinquies  del presente decreto e
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  12-sexies  del
          decreto-legge  8 giugno  1992, n. 306, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1992,  n. 356,
          recante:  «Modifiche  urgenti  al nuovo codice di procedura
          penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
          mafiosa.», come modificato dalla presente legge:
              «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316,  316-bis,  316-ter,  317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
          322-bis,  325,  416,  sesto  comma, 416-bis, 600, 601, 602,
          629,  630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
          al  secondo  comma,  648-bis,  648-ter  del  codice penale,
          nonche'  dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
          al  comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
          la  confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o giuridica,
          risulta   essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
          qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio
          reddito,  dichiarato  ai  fini delle imposte sul reddito, o
          alla  propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
          nel  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso di
          condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
          dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per taluno
          dei  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale.
              2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta
          a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art.  295, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
              2-bis.  In caso di confisca di beni per uno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 314,  316, 316-bis, 316-ter, 317,
          318,  319,  319-ter,  320,  322,  322-bis  e 325 del codice
          penale,     si     applicano    le    disposizioni    degli
          articoli 2-novies,   2-decies   e  2-undecies  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
              2-ter.  Nel  caso  previsto  dal comma 2, quando non e'
          possibile  procedere  alla  confisca  in applicazione delle
          disposizioni  ivi richiamate, il giudice ordina la confisca
          in  applicazione  delle  disposizioni ivi richiamate, delle
          somme  di  denaro,  dei  beni  e delle altre utilita' delle
          quali  il  reo  ha  la disponibilita', anche per interposta
          persona,  per un valore equivalente al prodotto, profitto o
          prezzo del reato.
              2-quater.  Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
          anche  nel caso di condanna e di applicazione della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale  per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
          630  e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
          648-bis  e  648-ter  del  codice  penale, nonche' dall'art.
          12-quinquies  del  presente  decreto  e  dagli articoli 73,
          esclusa  la  fattispecie  di cui al comma 5, e 74 del testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309.
              3.  Fermo  quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n. 309, per la gestione e la destinazione
          dei  beni  confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
          in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
          decreto-legge  14 giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista
          dall'art.  444,  comma 2,  del  codice di procedura penale,
          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati.
              Non  possono  essere nominate amministratori le persone
          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il
          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi
          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici  o  coloro  cui  sia  stata  irrogata  una misura di
          prevenzione.
              4.   Se,   nel   corso  del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle  cose  di  cui  e'  prevista  la confisca a norma dei
          commi 1   e   2,  le  disposizioni  in  materia  di  nomina
          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3
          si applicano anche al custode delle cose predette.
              4-bis.  Si applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai  commi da  1  a  4 del presente art. le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dalla  legge 31 marzo 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
              4-ter.  Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
              4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».