Art. 11. (( Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse; b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico» (in Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136), come modificati dalla presente legge: «Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che: 1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale; 2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; 4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati. Le disposizioni di cui al primo comma, e quelle dell'art. 22 della presente legge possono essere altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.». «Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.». - La legge 31 maggio 1975, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia» (in Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138).