Art. 11.

           (( Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

  1.  Alla  legge  22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
     a)  all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;
     b)  all'articolo 19,  primo  comma,  sono  aggiunti,  in fine, i
seguenti  periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni
e  le  competenze  spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,   al  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
capoluogo   del   distretto  sono  attribuite  al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.
Nelle  udienze  relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione delle
misure  di  prevenzione  di  cui  al  presente  comma, le funzioni di
pubblico  ministero  possono  essere esercitate anche dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 18 e 19 della
          legge  22 maggio  1975,  n.  152,  recante  «Disposizioni a
          tutela   dell'ordine   pubblico»   (in  Gazzetta  Ufficiale
          24 maggio  1975,  n.  136),  come modificati dalla presente
          legge:
              «Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, si applicano anche a coloro che:
                1)  operanti  in  gruppi  o  isolatamente, pongano in
          essere  atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
          a  sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
          di  uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
          II  del  codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
          438,  439,  605  e  630  dello  stesso  codice nonche' alla
          commissione  dei  reati  con  finalita' di terrorismo anche
          internazionale;
                2)  abbiano  fatto  parte  di  associazioni politiche
          disciolte  ai  sensi  della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
          nei   confronti   dei   quali   debba   ritenersi,  per  il
          comportamento  successivo,  che  continuino  a svolgere una
          attivita' analoga a quella precedente;
                3)    compiano   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
          ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
          particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
                4)  fuori  dei  casi  indicati nei numeri precedenti,
          siano  stati  condannati per uno dei delitti previsti nella
          legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
          della   legge   14 ottobre   1974,  n.  497,  e  successive
          modificazioni,   quando   debba   ritenersi,  per  il  loro
          comportamento  successivo,  che siano proclivi a commettere
          un   reato  della  stessa  specie  col  fine  indicato  nel
          precedente n. 1).
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
              E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
          o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
              Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma,  e  quelle
          dell'art.  22  della presente legge possono essere altresi'
          applicate  alle  persone  fisiche e giuridiche segnalate al
          Comitato  per  le  sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
          organismo   internazionale   competente   per  disporre  il
          congelamento  di  fondi  o di risorse economiche, quando vi
          sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse
          possano  essere  dispersi,  occultati  o  utilizzati per il
          finanziamento  di organizzazioni o attivita' terroristiche,
          anche internazionali.».
              «Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio
          1965,  n.  575,  si  applicano  anche alle persone indicate
          nell'art.  1,  numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 2 della
          legge  31 maggio  1965,  n.  575,  nei  casi  previsti  dal
          presente   comma competente   a  richiedere  le  misure  di
          prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso
          il  tribunale  nel  cui  circondario dimora la persona. Nei
          casi   previsti  dal  presente  comma,  le  funzioni  e  le
          competenze  spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
          del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore
          della  Repubblica  presso  il tribunale nel cui circondario
          dimora  la  persona. Nelle udienze relative ai procedimenti
          per  l'applicazione  delle  misure di prevenzione di cui al
          presente  comma,  le funzioni di pubblico ministero possono
          essere  esercitate  anche  dal procuratore della Repubblica
          presso il tribunale competente.
              Gli  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono
          comunicare   al   questore   le   segnalazioni  rivolte  al
          procuratore della Repubblica.».
              -  La legge 31 maggio 1975, n. 575, reca: «Disposizioni
          contro  la  mafia» (in Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n.
          138).