(( Art. 11-bis.

             Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327

  1.  All'articolo 15  della  legge  3 agosto  1988,  n. 327, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis   Quando  e'  stata  applicata  una  misura  di  prevenzione
personale  nei  confronti  dei  soggetti  di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta
dopo  cinque  anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione
personale.  La  riabilitazione  comporta, altresi', la cessazione dei
divieti  previsti  dall'articolo 10  della  legge  31 maggio 1965, n.
575». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 agosto
          1988,  n.  327,  recante:  «Norme  in  materia di misure di
          prevenzione  personali.»  (in  Gazzetta  Ufficiale 9 agosto
          1988, n. 186) come modificato dalla presente legge:
              «Art.  15.  -  1.  Dopo tre anni dalla cessazione della
          misura  di  prevenzione,  l'interessato  puo'  chiedere  la
          riabilitazione.   La  riabilitazione  e'  concessa,  se  il
          soggetto  ha  dato  prova  costante  ed  effettiva di buona
          condotta,  dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede
          l'autorita'  giudiziaria  che  dispone l'applicazione della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
              2.  La  riabilitazione  comporta la cessazione di tutti
          gli   effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo  stato  di
          persona sottoposta a misure di prevenzione.
              3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del    codice    di   procedura   penale   riguardanti   la
          riabilitazione
              3-bis.   Quando   e'  stata  applicata  una  misura  di
          prevenzione  personale  nei  confronti  dei soggetti di cui
          all'art.   1   della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  la
          riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla
          cessazione   della  misura  di  prevenzione  personale.  La
          riabilitazione   comporta,   altresi',  la  cessazione  dei
          divieti  previsti  dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575».