Art. 12.

          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

  1.  Dopo  l'articolo 110-bis  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e' inserito il seguente:
((  «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione).  - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre,
nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice
di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale,
l'applicazione  temporanea  di  magistrati  della Direzione nazionale
antimafia  alle  procure  distrettuali  per la trattazione di singoli
procedimenti  di  prevenzione  patrimoniale. )) Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 110-bis.
  2.  Se  ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale  presso  la  corte  d'appello puo', per giustificati motivi,
disporre  che  le  funzioni  di pubblico ministero per la trattazione
delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato
designato   dal   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  giudice
competente.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          recante: «Ordinamento giudiziario» :
              «Art.  110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico
          ministero in casi particolari). - 1. Per la trattazione dei
          procedimenti  relativi  ai  delitti  indicati nell'art. 51,
          comma 3-bis  del codice di procedura penale, il procuratore
          nazionale  antimafia puo', quando si tratta di procedimenti
          di  particolare  complessita'  o  che richiedono specifiche
          esperienze    e    competenze    professionali,   applicare
          temporaneamente  alle  procure  distrettuali  i  magistrati
          appartenenti  alla  Direzione  nazionale antimafia e quelli
          appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche',
          con  il  loro  consenso,  magistrati di altre procure della
          Repubblica  presso  i tribunali. L'applicazione e' disposta
          anche  quando  sussistono  protratte  vacanze  di organico,
          inerzia  nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche
          e   contingenti   esigenze   investigative  o  processuali.
          L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto
          e'  emesso  sentiti  i procuratori generali e i procuratori
          della   Repubblica   interessati.   Quando   si  tratta  di
          applicazioni  alla  procura  distrettuale  avente  sede nel
          capoluogo  del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal
          procuratore  generale  presso  la  corte di appello. In tal
          caso   il   provvedimento   e'  comunicato  al  procuratore
          nazionale antimafia.
              2.  L'applicazione  non  puo'  superare la durata di un
          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il
          magistrato  e'  applicato,  puo'  essere  rinnovata  per un
          periodo non superiore a un anno.
              3.   Il   decreto  di  applicazione  e'  immediatamente
          esecutivo  ed  e'  trasmesso  senza  ritardo  al  Consiglio
          superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al
          Ministro di grazia e giustizia.
              4.  Il  capo  dell'ufficio  al  quale  il magistrato e'
          applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione
          di  affari  diversi  da  quelli  indicati  nel  decreto  di
          applicazione».