Art. 12. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente: (( «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. )) Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis. 2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Riferimenti normativi: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante: «Ordinamento giudiziario» : «Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari). - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia. 2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. 3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro di grazia e giustizia. 4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione».