(( Art. 12-bis. Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48 1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80) come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Competenza). - 1. All'art. 51 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.". 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'art. 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».