(( Art. 12-bis.

              Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48

  1.  All'articolo 11  della  legge  18 marzo  2008,  n.  48, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo
51  del  codice  di  procedura  penale,  introdotto  dal  comma 1 del
presente  articolo,  si  applicano  solo ai procedimenti iscritti nel
registro  di  cui  all'articolo  335  del  codice di procedura penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta l'art. 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48
          recante  «Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  del
          Consiglio  d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a
          Budapest  il  23 novembre  2001,  e  norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno»  (in Gazzetta Ufficiale 4 aprile
          2008, n. 80) come modificato dalla presente legge:
              «Art.  11 (Competenza).  - 1. All'art. 51 del codice di
          procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "3-quinquies.  Quando  si  tratta di procedimenti per i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
          600-ter,  600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
          615-quater,  615-quinquies,  617-bis,  617-ter, 617-quater,
          617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,  635-ter, 635-quater,
          640-ter  e  640-quinquies  del  codice  penale, le funzioni
          indicate  nel  comma 1,  lettera a),  del presente articolo
          sono  attribuite  all'ufficio del pubblico ministero presso
          il  tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
          sede il giudice competente.".
              1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3-quinquies
          dell'art. 51 del codice di procedura penale, introdotto dal
          comma 1   del  presente  articolo,  si  applicano  solo  ai
          procedimenti  iscritti nel registro di cui all'art. 335 del
          codice  di  procedura  penale  successivamente alla data di
          entrata in vigore della presente legge».